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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2013

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna introduce la disciplina degli hobbisti nei mercatini dedicati, con tesserino identificativo, limiti di partecipazione e di valore della merce, sanzioni e controlli comunali. Modifica inoltre la normativa regionale sul commercio su aree pubbliche, sulla diffida amministrativa e sulla regolarità contributiva, con adeguamento comunale entro 6 mesi dall’adozione della delibera attuativa sul tesserino.

Regolamentazione del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica e modifiche alla disciplina regionale del commercio ambulante, sanzioni e DURC

Regolamentazione del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica e aggiornamento della disciplina regionale

La legge interviene sull’ordinamento del commercio su aree pubbliche della Regione Emilia-Romagna, introducendo una disciplina specifica per gli hobbisti e coordinando le regole regionali su autorizzazioni, sanzioni amministrative e regolarità contributiva. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale.

Ambito e finalità

La legge è adottata nell’ambito delle competenze regionali e comunali in materia di commercio e mira al riordino della disciplina della distribuzione commerciale. Il fulcro dell’intervento è la regolazione della partecipazione di soggetti non professionali ai mercatini degli hobbisti, distinguendoli dagli operatori muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

Disciplina delle autorizzazioni e dei limiti alle concessioni

Per i mercati, ciascuna autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, invece, l’autorizzazione copre tutti i giorni di svolgimento dell’attività.

Sono introdotti limiti al numero di concessioni in capo al medesimo soggetto giuridico:

  • non più di due concessioni nel medesimo settore merceologico, alimentare o non alimentare, nelle aree mercatali con non più di 100 posteggi;
  • non più di tre concessioni nelle aree con oltre 100 posteggi.

Le concessioni di posteggio già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 restano efficaci fino alla loro prima scadenza.

Reintestazione dell’autorizzazione e requisiti

L’autorizzazione può essere reintestata in caso di morte del titolare, cessione o affidamento in gestione dell’attività commerciale a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Alla scadenza dell’affidamento in gestione, la reintestazione non richiede il requisito professionale, salvo che il nuovo titolare intenda esercitare direttamente l’attività.

È richiesto che impresa cedente e cessionaria abbiano adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali; in mancanza la domanda è inammissibile. La domanda di reintestazione per morte del titolare va presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso, con possibilità di chiedere la sospensione dell’attività per tale periodo.

Obblighi documentali e controlli nell’esercizio del commercio su aree pubbliche

L’esercente deve esibire l’autorizzazione a richiesta degli organi di vigilanza. Costituiscono titolo idoneo all’esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni corredate da partita IVA e iscrizione al Registro imprese e all’INPS, oppure da documentazione attestante l’avvenuto rilascio di tali posizioni, nelle forme ammesse dal DPR n. 445 del 2000.

È comunque consentito l’esercizio ai soggetti abilitati nelle forme previste da altre regioni italiane. Resta ferma la disciplina regionale sul documento unico di regolarità contributiva per gli operatori del commercio su aree pubbliche. La violazione degli obblighi documentali è sanzionata ai sensi dell’articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Decadenza dalla concessione per mancato utilizzo del posteggio

La concessione può essere revocata se il titolare non utilizza il posteggio assegnato per periodi superiori a:

  • complessivamente quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali;
  • un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata;
  • tre anni consecutivi nelle fiere.

Restano esclusi dal computo i periodi di assenza per malattia e gravidanza.

Mercatini degli hobbisti: definizione e ambito di partecipazione

Sono qualificati come mercatini degli hobbisti i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, svolte su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, nelle quali partecipano anche operatori privi delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati da una specifica nuova disposizione.

Gli hobbisti sono i soggetti che, non essendo titolari delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario e occasionale merci di modico valore. Possono operare solo nei mercatini aperti alla loro partecipazione.

Non rientrano nella categoria gli operatori professionali previsti dal decreto legislativo n. 114 del 1998; resta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche disciplinate dalla legge regionale sul sistema fieristico.

Tesserino identificativo e requisiti per gli hobbisti

Per svolgere l’attività, l’hobbista deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e di un tesserino identificativo con generalità, fotografia e dieci spazi per la vidimazione.

Il tesserino è rilasciato:

  • dal Comune di residenza;
  • per i residenti in altre regioni, dal Comune capoluogo dell’Emilia-Romagna.

La Giunta regionale definisce caratteristiche e modalità di presentazione dell’istanza. In caso di perdita dei requisiti professionali, il Comune revoca il tesserino.

Il tesserino:

  • è rilasciato al massimo una volta all’anno per nucleo residente nella stessa unità immobiliare;
  • consente un utilizzo massimo di due anni, anche non consecutivi, nell’arco di cinque anni;
  • comporta il pagamento di 200 euro per diritti di istruttoria;
  • non è cedibile né trasferibile;
  • deve essere esposto in modo visibile e leggibile durante la manifestazione.

Una volta esaurito il limite dei due anni complessivi, l’interessato o chi risiede nella stessa unità immobiliare deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per continuare a operare.

Limiti di partecipazione e regole operative dei mercatini degli hobbisti

Gli hobbisti abilitati possono partecipare al massimo a dieci manifestazioni all’anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti. La partecipazione a manifestazioni di durata di due giorni è considerata unitaria se i giorni sono consecutivi.

Prima dell’assegnazione del posteggio, il Comune deve obbligatoriamente vidimare con timbro e data uno degli spazi del tesserino. Se la gestione della manifestazione è affidata a terzi, il controllo e la vidimazione restano comunque in capo al Comune ospitante.

I Comuni devono istituire i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento previsti per le manifestazioni, con criteri di rotazione e senza priorità basate sulla presenza a edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione degli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche. Deve inoltre essere redatto un elenco degli hobbisti partecipanti da trasmettere annualmente alla Regione.

È responsabilità dell’hobbista verificare la vidimazione giornaliera del tesserino: se manca il timbro, perde la qualifica di hobbista e si applicano le conseguenze dell’esercizio abusivo del commercio.

Limiti sul valore della merce e obblighi di elenco beni

Gli hobbisti non possono vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con prezzo superiore a 100 euro. In ogni caso, il valore complessivo della merce esposta non può superare 1.000 euro.

Per l’indicazione dei prezzi si applicano le norme del decreto legislativo n. 114 del 1998 e le relative sanzioni. Al momento della vidimazione del tesserino, ciascun hobbista deve consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende esporre o scambiare, con descrizione, prezzo al pubblico e indicazione del soggetto da cui li ha acquisiti.

Sanzioni per attività degli hobbisti senza titolo o con irregolarità

Se l’attività si svolge in assenza del tesserino identificativo, oppure con tesserino non vidimato per la manifestazione in corso, si applicano le sanzioni previste per l’esercizio del commercio senza autorizzazione, oltre alle disposizioni regionali in materia di legalità del commercio.

È prevista una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro nei casi di:

  • assenza del titolare del tesserino o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza;
  • mancata consegna dell’elenco dei beni, o sua incompletezza o non veridicità;
  • vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con prezzo superiore a 100 euro.

Il Comune riceve il rapporto sanzionatorio, applica le sanzioni amministrative e incamera i proventi.

Diffida amministrativa e controlli nel regime sanzionatorio regionale

Viene introdotta la diffida amministrativa per alcune materie regionali e comunali, in luogo dell’immediato accertamento della violazione quando questa sia sanabile. Essa si applica nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dell’artigianato a contatto con il pubblico, del divieto di fumo e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

La diffida:

  • è contenuta nel verbale di ispezione;
  • invita a sanare la violazione entro un termine non superiore a 10 giorni;
  • non è rinnovabile né prorogabile;
  • non opera per attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta;
  • non può essere reiterata per lo stesso comportamento già diffidato nei 5 anni precedenti.

Gli enti competenti individuano, con proprio atto, i procedimenti in cui applicarla. La Regione monitora l’istituto e può impartire linee guida. Inoltre, il verbale deve riportare la menzione della diffida quando applicabile.

Regolarità contributiva e sospensione dell’attività

La disciplina regionale sul DURC per gli operatori del commercio su aree pubbliche viene integrata prevedendo che, durante il periodo di sospensione, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva comporta la revoca della sospensione, comunque non prima di tre mesi dalla sua decorrenza.

Il Comune prende atto della dichiarazione e ne verifica la veridicità ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Se la documentazione sostitutiva del DURC risulta non veritiera, il dichiarante decade dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione falsa, ferme restando le conseguenze previste dalla normativa statale.

Adeguamento dei Comuni e norma finale

Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della deliberazione di Giunta regionale prevista per il tesserino identificativo, ogni Comune in cui già esistano o si intendano istituire manifestazioni con presenza di hobbisti deve adeguare la relativa disciplina alla legge regionale.

La clausola valutativa è abrogata.

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