L.R. Emilia-Romagna 1/2013
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Valsamoggia, risultante dalla fusione di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. Regola successione nei rapporti, regime transitorio, salvaguardie per la montagna e contributi regionali: contributo annuo per 15 anni, contributo straordinario triennale e priorità nei programmi regionali per 10 anni.
Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione di cinque comuni della provincia di Bologna
Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione
La legge della Regione Emilia-Romagna istituisce, nella provincia di Bologna, un unico Comune denominato Valsamoggia mediante fusione dei Comuni contigui di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. La decorrenza dell’ente nuovo è fissata al 1° gennaio 2014.
Territorio e continuità amministrativa
Il territorio del nuovo Comune coincide con quello dei Comuni soppressi, come risultante dalla cartografia allegata. Fino alla piena operatività del Comune di nuova istituzione, la disciplina è costruita per garantire continuità amministrativa, patrimoniale, finanziaria e dei servizi ai cittadini.
Partecipazione delle comunità di origine e municipi
La legge assicura alle comunità di origine, o ad alcune di esse, adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. Lo statuto del Comune di Valsamoggia può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità originarie o di alcune di esse.
Lo statuto e il regolamento comunale possono disciplinare:
- organizzazione e funzioni dei municipi;
- eventuali organi eletti a suffragio universale diretto.
Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, nei limiti previsti dalla normativa statale.
Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e del personale
Il Comune di Valsamoggia subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni estinti. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni originari sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo ente.
Il personale dei Comuni soppressi è trasferito al Comune di Valsamoggia con salvaguardia dei diritti dei lavoratori; nel trasferimento si applicano anche le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge sul trasferimento d’azienda.
Regolamenti, strumenti urbanistici e disciplina transitoria dei servizi
I regolamenti e gli atti amministrativi generali dei Comuni di origine, compresi gli strumenti urbanistici, restano in vigore in quanto compatibili fino all’adozione di nuove discipline da parte del Comune di Valsamoggia.
Fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari e per le funzioni rimaste comunali, i regolamenti precedentemente vigenti. Restano inoltre applicabili al Comune di Valsamoggia i regolamenti dell’Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni, salvo nuove discipline adottate dal nuovo Comune dopo eventuale revoca dei conferimenti.
Salvaguardie per la montagna e funzioni delegate
La fusione non fa perdere ai territori montani i benefici e gli interventi speciali previsti per la montagna da Unione europea, leggi statali e regionali. Ai fini della legge regionale sulla montagna, il Comune di Valsamoggia è considerato montano solo per i territori classificati come zone montane dalla deliberazione regionale richiamata, e accede ai benefici in relazione a popolazione e superficie di tali aree.
Dal 1° gennaio 2015, salvo scioglimento anticipato dell’Unione o ampliamento del suo ambito, sono delegate al Comune di Valsamoggia le funzioni regionali già attribuite all’Unione di Comuni Valle del Samoggia in materia di sviluppo della montagna, con il relativo personale. Il Comune esercita tali funzioni anche per il territorio di Monte San Pietro, coordinandosi preventivamente con un Comitato permanente dei Sindaci.
In caso di scioglimento dell’Unione, Valsamoggia e Monte San Pietro devono disciplinare gli aspetti successori dei servizi associati; in mancanza, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e nelle obbligazioni secondo i principi di solidarietà attiva e passiva.
Se l’Unione viene ampliata agli altri Comuni dell’ambito territoriale previsto dalla legge regionale richiamata, le funzioni di cui sopra tornano in capo all’Unione, con il relativo personale e le corrispondenti risorse finanziarie.
Contributi regionali e agevolazioni finanziarie
La Regione determina i contributi per le fusioni considerando popolazione e territorio complessivi, numero dei Comuni e volume complessivo delle spese correnti.
Per il Comune di Valsamoggia sono previsti:
- un contributo annuale per 15 anni, pari a 705.000 euro per i primi 10 anni e a 210.000 euro per i successivi 5;
- un contributo straordinario in conto capitale per 3 anni, pari a 300.000 euro annui, da rendicontare annualmente;
- per i 10 anni successivi alla costituzione, priorità assoluta nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali;
- per lo stesso periodo decennale, equiparazione a un’Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative, salvo i contributi del programma di riordino territoriale.
La Regione può inoltre sostenere il Comune mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale, anche per ottimizzare gli investimenti di sostegno previsti dalla legge.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante l’istituzione delle apposite unità previsionali di base e dei relativi capitoli di bilancio, dotati della necessaria disponibilità secondo la disciplina contabile regionale.
Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo Comune
Dalla data di istituzione del Comune di Valsamoggia viene nominato un Commissario governativo per gli adempimenti necessari fino all’elezione degli organi del nuovo Comune nella tornata elettorale del 2014.
I Sindaci dei Comuni originari devono, entro il 31 dicembre 2013, formulare d’intesa proposte e adottare provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, garantendo continuità dei servizi ed evitando aggravi per i cittadini.
È inoltre istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei Comuni originari, con funzione di collaborazione e supporto al Commissario nella fase istitutiva.
Obsolescenza
La legge è legata a una specifica operazione di fusione già perfezionata con decorrenza 1° gennaio 2014 e a contributi e regimi transitori a termine. Per questo, pur potendo restare formalmente utile come fonte storica o per ricostruzioni di rapporti sorti in quella fase, è sostanzialmente un atto deprecato/obsoleto rispetto all’applicazione corrente.
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