L.R. Emilia-Romagna 6/2013
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 35/2013 per pagare i debiti degli enti del Servizio sanitario regionale sorti entro il 31 dicembre 2012. Disciplina trasferimenti agli enti sanitari, rimborso a carico del bilancio regionale e variazioni di bilancio per il 2013-2015 e oltre, con copertura degli oneri dal 2014 in avanti.
Anticipazioni di liquidità per i debiti degli enti sanitari regionali
Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari
La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, l’accesso alle anticipazioni di liquidità statali destinate ad accelerare il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale. L’intervento è collegato ai debiti sorti entro il 31 dicembre 2012 e si inserisce nel quadro del d.l. n. 35/2013.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 3 del d.l. n. 35/2013, convertito dalla l. n. 64/2013, con l’obiettivo di:
- favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale;
- assicurare la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti sorti entro il 31 dicembre 2012.
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio e il sistema sanitario della Regione Emilia-Romagna.
Accensione dell’anticipazione e trasferimento delle somme
La Regione accede alle anticipazioni di liquidità nelle misure previste dai decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze richiamati dalla normativa statale di riferimento.
Le somme ottenute devono essere trasferite agli enti del Servizio sanitario regionale e possono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei debiti inclusi nei piani di pagamento previsti dalla disciplina statale.
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con proprio atto gli adempimenti necessari all’attuazione delle disposizioni statali richiamate.
Rimborso dell’anticipazione e natura delle spese
Il rimborso delle anticipazioni di liquidità è posto integralmente a carico del bilancio regionale, secondo le condizioni stabilite dalla normativa statale richiamata.
La Regione garantisce il pagamento del rimborso mediante apposite unità previsionali di base e specifici capitoli di bilancio, da alimentare con la necessaria disponibilità per tutta la durata del rimborso.
Le spese per il rimborso, sia per il capitale sia per gli interessi, sono qualificate come spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio 2013
Per l’attuazione della legge, con riferimento ai decreti direttoriali del MEF del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013, sono previste apposite iscrizioni in bilancio per l’anticipazione e per i trasferimenti agli enti sanitari.
Per l’esercizio 2013 è autorizzata una variazione di bilancio con:
- entrata per anticipazioni di liquidità dallo Stato pari a euro 447.980.000,00;
- spesa per trasferimenti in conto capitale agli enti del servizio sanitario regionale pari a euro 447.980.000,00.
La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare con propri provvedimenti le ulteriori variazioni di bilancio di competenza e di cassa necessarie per l’iscrizione delle somme derivanti dai decreti direttoriali previsti dalla normativa statale.
Copertura degli oneri per interessi e rimborso nel bilancio 2014-2015
Per gli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni e degli interessi, la legge dispone una copertura mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie:
- fino a euro 30.000.000,00 per l’esercizio 2014;
- fino a euro 50.000.000,00 a decorrere dall’esercizio 2015.
Le relative somme sono riallocate su capitoli dedicati agli interessi passivi e al rimborso delle anticipazioni di liquidità, con gli stanziamenti indicati dalla legge per il 2014 e il 2015.
Copertura dal 2016 in poi
A decorrere dall’esercizio 2016, la copertura degli oneri per rimborso e interessi è assicurata con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, nel rispetto delle regole contabili regionali richiamate.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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