Cassazione Penale, Sentenza n. 40825/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso. Il ricorrente deduceva violazione del diritto di partecipazione all'udienza camerale perché il giudice non aveva disposto la traduzione né la partecipazione a distanza nonostante una tempestiva comunicazione a mezzo PEC con cui chiedeva di partecipare; denunciava altresì violazioni di norme costituzionali e processuali (compresi artt. 109, 143 e 178 cod. proc. pen.)
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo perché, secondo l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato detenuto fuori dalla circoscrizione non ha diritto automatico alla traduzione in udienza ma ha diritto, se ne fa richiesta, a essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, salvo diversa determinazione del giudice che può disporre la traduzione. Nel caso concreto il ricorrente non aveva richiesto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza (sebbene fosse stato informato di tale diritto con provvedimento del 18/01/2022); quindi l'omessa traduzione o mancata partecipazione non ha costituito lesione del diritto di difesa tale da annullare l'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la revoca del beneficio era motivata anche dalla commissione di nuovo reato il 7/3/2015 con condanna divenuta definitiva il 26/2/2019)
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Norma che legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di commissione di altro delitto; la Corte ha ritenuto fondato il provvedimento di revoca in base ai fatti sopravvenuti
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza penale resa con il rito del patteggiamento da cui era derivato il beneficio iniziale; utilizzata per ricostruire il precedente processo e la concessione del beneficio
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'interessato detenuto fuori dalla circoscrizione non ha diritto a essere automaticamente tradotto in udienza ma, se richiesto, va sentito prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione; il giudice può tuttavia disporre la traduzione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omessa audizione dell'interessato detenuto fuori circoscrizione integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio (non nullità assoluta). Tale regola è richiamata per valutare la rilevanza dell'omessa audizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla liquidazione delle spese del procedimento: la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali essendo il ricorso rigettato
artt. 3, 10, 24, 76, 111 Cost.
Disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente (principi di uguaglianza, efficacia del diritto internazionale, diritto di difesa, ecc.); la Corte non ha ritenuto che l'assenza di traduzione o partecipazione a distanza, alla luce della normativa processuale applicabile e dell'assenza di richiesta del ricorrente di essere sentito dal magistrato di sorveglianza, costituisse violazione di tali principi
art. 109 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente tra quelle che, a suo avviso, sarebbero state trascurate; la Corte ha valutato che le regole procedurali rilevanti (in primis art. 666) erano state rispettate o correttamente applicate
art. 143 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente come norma procedurale; non risulta dalla decisione che la Corte abbia ravvisato una specifica violazione di tale disposizione che potesse invalidare l'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Il detenuto che si trovi fuori dalla circoscrizione del giudice dell'esecuzione non ha diritto automatico alla traduzione in udienza: può però chiedere di essere sentito prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione; il giudice può comunque disporre la traduzione se lo ritiene necessario
- L'omessa audizione del detenuto fuori circoscrizione, salvo che sia stata previamente richiesta la traduzione, configura una nullità di regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c.), non una nullità assoluta; quindi la rilevanza è limitata e non sempre conduce all'annullamento dell'atto
- Se il giudice informa l'interessato del diritto di essere sentito dal magistrato di sorveglianza e l'interessato non esercita tale facoltà, la mancata partecipazione all'udienza non determina automaticamente la lesione del diritto di difesa
- La partecipazione a distanza (video-collegamento) non è obbligatoria per legge in tutti i casi; la sua adozione dipende da valutazioni del giudice dell'esecuzione e dalla tempestiva e appropriata istanza dell'interessato
- In situazioni simili è fondamentale per il detenuto: 1) richiedere espressamente di essere sentito dal magistrato di sorveglianza in tempo utile; 2) chiedere formalmente (e motivatamente) la traduzione o il collegamento in videoconferenza se ritiene indispensabile la sua audizione in sede di decisione; 3) documentare ogni richiesta (PEC, atti) per poter poi contestare eventuali omissioni
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