Sentenza del 22/01/2021 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Prescrizione crediti erariali - Irpef - Iva - Irap - Termine ordinario decennale - Operatività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Istituto della prescrizione dei crediti erariali relativi a tributi diretti e indiretti (Irpef, IVA, IRAP). La questione era se per tali crediti trovasse applicazione una disciplina speciale che derogasse al termine prescrizionale ordinario, oppure se dovesse applicarsi il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
La decisione
È stato affermato che, in mancanza di una normativa speciale che disciplini diversamente la prescrizione dei crediti erariali, opera il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Conseguentemente le pretese di riscossione relative a Irpef, Iva e Irap sono soggette al termine di decadenza/prescrizione di 10 anni dall'esigibilità del credito; decorso tale termine la pretesa è estinta e non può essere più efficacemente azionata dall'Amministrazione.
Norme richiamate
c.c. art. 2946
L'art. 2946 c.c. disciplina la prescrizione ordinaria dei diritti, fissandone il termine decennale; la norma è stata interpretata come applicabile anche ai crediti erariali per Irpef, Iva e Irap in assenza di una norma speciale che disponga diversamente.
Massime di principio
- Se non esiste una norma fiscale speciale che stabilisca un termine prescrizionale diverso, si applica il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
- La decorrenza della prescrizione va calcolata a partire dal momento in cui il credito è esigibile; è fondamentale verificare le date di effettuazione dell'atto impositivo e della notifica degli atti di riscossione per il calcolo del termine.
- Atti e comportamenti che, secondo le regole generali, interrompono o sospendono la prescrizione (es. riconoscimento del debito, atti di esecuzione) devono essere valutati caso per caso: possono rinnovare il termine prescrizionale.
- Prima di intraprendere (o opporre alla) azione di riscossione, verificare la sussistenza di eventuali norme speciali e la presenza di atti che abbiano interrotto la prescrizione per evitare sorprese procedurali.
- Se la prescrizione è maturata, il contribuente può opporsi alla riscossione eccependo l'estinzione del credito per prescrizione; l'onere della prova degli atti interruttivi grava in genere sull'Amministrazione che pretende il credito.
- L'esistenza di questa regola richiede attenzione alle novità legislative: eventuali disposizioni successive potrebbero introdurre termini diversi o discipline speciali per specifici tributi o fattispecie.
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