Cassazione Penale, Sentenza n. 37101/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che negava la liberazione anticipata per il periodo 26/05/2023-26/05/2024. Il ricorso per cassazione si fondava su tre censure: (1) violazione dell'art. 677 c.p.p. per presunta incompetenza territoriale del Tribunale (si sosteneva che al momento della richiesta l'interessato fosse ristretto presso la Casa Circondariale di Trapani e non di Termini Imerese); (2) apparente e carente motivazione, perché il Tribunale si limitava a richiamare i "fatti storici" delle sanzioni disciplinari del 2023 senza esplicitare le condotte né spiegare come esse incidessero sul semestre oggetto della domanda (1/10/2017-10/03/2018); (3) illogicità della motivazione, essendo le sanzioni disciplinari contestate in violazione dei termini previsti (quindi formalmente viziate), ma comunque ritenute ostative alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondato il primo motivo: ai sensi dell'art. 677 c.p.p. e del principio della perpetuatio jurisdictionis la competenza territoriale si determina in base alla situazione all'atto della richiesta (qui l'istanza è del 11/07/2023 quando il detenuto era presso Termini Imerese), per cui il Tribunale di Palermo era competente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, richiamando la giurisprudenza che ammette l'utilizzo del contenuto dei rapporti disciplinari come dato fattuale anche quando la sanzione è stata annullata per vizi formali, perché rilevano le condotte come indice di mancata adesione al percorso rieducativo. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la motivazione del Tribunale è insufficiente perché non spiega in che modo le infrazioni del 2023 possano influire negativamente sul semestre molto antecedente (ottobre 2017-marzo 2018) e non valuta la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo nel periodo oggetto della domanda. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio, con l'indicazione di sanare i vizi motivazionali e chiarire se e quando l'istanza originaria sia stata estesa ai semestri 26/05/2023-26/05/2024.
Norme richiamate
art. 677 cod. proc. pen.
«la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento»
Viene applicato il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza territoriale si determina in base alla situazione esistente all'atto della richiesta e permane indipendentemente da successivi trasferimenti del detenuto.
art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Richiamato come parametro per valutare la partecipazione del condannato al trattamento rieducativo; la Corte richiede che, quando si estende l'effetto negativo di una trasgressione a semestri antecedenti, la gravità della violazione e l'adesione al trattamento nel periodo precedente siano valutate con rigore secondo i criteri di cui all'art.103, comma 2.
Massime di principio
- La competenza del magistrato o del tribunale di sorveglianza si determina alla data della richiesta (perpetuatio jurisdictionis) e non viene meno per successivi trasferimenti del detenuto.
- I rapporti disciplinari e le condotte contestate possono essere considerati come dati fattuali ai fini della valutazione per la liberazione anticipata anche se la sanzione è stata successivamente annullata per vizi formali; ciò che rileva è l'elemento fattuale indicativo della mancata adesione al percorso rieducativo.
- Quando si usa una trasgressione verificatasi in un semestre successivo per incidere sulla valutazione di semestri molto antecedenti, il giudice deve motivare in modo specifico e analitico il nesso tra la condotta e la mancata rieducazione nei periodi oggetto della domanda, richiamando i parametri di valutazione del trattamento (es. art.103 d.P.R. 230/2000).
- La sola richiamata gravità delle infrazioni non è sufficiente: è necessaria una motivazione che espliciti contenuto, rilevanza e incidenza temporale delle condotte sul percorso rieducativo.
- In caso di motivazione carente la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per consentire al giudice di merito di integrare il percorso argomentativo e chiarire eventuali estensioni dell'istanza originaria.
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