Ordinanza n. 368/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1409/2024, pubblicata il 21/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1409/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1409/2024, pubblicata il 21 ottobre 2024. Dal testo emerge che l'Amministrazione non aveva fornito la documentazione comprovante il pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza né l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. Il TAR ha quindi ritenuto indispensabile acquisire elementi istruttori sull'effettiva esecuzione del giudicato e, in caso di mancato pagamento, sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., che l'Amministrazione trasmetta entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta dalla sentenza. In alternativa, entro i successivi 30 giorni, dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono stati posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'udienza di discussione del merito è stata fissata per l'11 giugno 2026; la segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza e la sentenza da eseguire al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo nell'acquisizione di documenti e informazioni necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori disposti nel giudizio.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori disposti nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione disponibile non consente di accertare l'effettiva esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare i provvedimenti comprovanti l'adempimento entro un termine determinato.
- Qualora l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo risultante dal giudicato, il giudice può richiedere una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo.
- Gli adempimenti istruttori possono essere posti a carico del dirigente dell'ufficio competente o di un funzionario delegato, anche con facoltà di subdelega, al fine di assicurare l'acquisizione degli elementi necessari per la decisione del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 153/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 154/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 155/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 27 feb 2026Ordinanza n. 1256/2026 - Roma, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →