Sentenza n. 152/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01279/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1279/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Comune di Formia all’obbligo di pagamento delle spese processuali, pari a complessivi € 2.537,60, derivante dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1279/2025. Il titolo era stato notificato al Comune il 29 maggio 2025, ma, nonostante i solleciti bonari, il pagamento non era stato eseguito. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento, la corresponsione degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e, alla camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che l’inadempimento persisteva. È stato ritenuto inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertato l’inadempimento del Comune all’obbligo di dare esecuzione all’ordinanza cautelare. Ha ordinato al Comune di Formia di pagare alla società ricorrente € 2.537,60, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Latina quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, per il caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del titolo giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo opera a favore delle pubbliche amministrazioni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; decorso inutilmente tale termine, può essere proposta l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando una pubblica amministrazione non esegue un obbligo di pagamento derivante da un titolo giurisdizionale, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- L’ordinanza cautelare che liquida le spese di lite costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione obbligata.
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