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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14612/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena per il porto di un coltello senza giustificato motivo. I motivi erano tre: 1) mancato superamento dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, con particolare contestazione dell'insussistenza di un giustificato motivo per il porto dell'arma; 2) omessa concessione dell'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, invocata per le modalità del fatto, la personalità dell'imputato, la collaborazione prestata, le ridotte dimensioni e la scarsa offensività dell'arma; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante gli elementi favorevoli già prospettati. La Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e miravano in sostanza a una rivalutazione di merito dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la motivazione di merito e comunque diretto a ottenere una non consentita rilettura dei fatti, ricordando che il giustificato motivo del porto di oggetti atti a offendere ricorre solo quando vi sia una perfetta corrispondenza tra esigenze dell'agente e regole comportamentali lecite, valutata in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive, ai luoghi e alla funzione dell'oggetto. Ha giudicato infondato anche il diniego della diminuente della lieve entità, posto che la presenza di gravi precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità erano elementi sufficienti a escluderla. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione fondata sui numerosi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivamente valutabili; ha ribadito che il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p. e che la motivazione sul punto è insindacabile se non contraddittoria e adeguata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110

    comma secondo; comma terzo

    Il giustificato motivo del porto degli oggetti atti a offendere ricorre solo quando le esigenze dell'agente siano coerenti con regole lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto; la diminuente della lieve entità può essere esclusa in presenza di gravi precedenti penali e di un giudizio negativo sulla personalità.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi indicati nella norma, se ritenuto prevalente e idoneo a fondare il diniego del beneficio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o carente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limita a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito dei fatti, neppure quando la doglianza investa la credibilità della giustificazione addotta dall'imputato.
  • Il giustificato motivo del porto di un oggetto atto a offendere richiede una stretta coerenza tra le esigenze concrete dell'agente e l'uso lecito dell'oggetto, valutata caso per caso in base a natura dell'oggetto, circostanze del fatto e condizioni personali del portatore.
  • In materia di porto abusivo di armi, gravi precedenti penali e negativo giudizio sulla personalità possono legittimare il diniego della diminuente della lieve entità del fatto.
  • Le attenuanti generiche sono rimesso al giudizio discrezionale di merito e possono essere negate valorizzando anche un solo elemento, tra quelli dell'art. 133 c.p., ritenuto decisivo; il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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