Cassazione Civile, Ordinanza n. 25227/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio origina da una domanda risarcitoria proposta nei confronti di una banca per il presunto danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall'impossibilità di accedere al credito bancario a causa di un'asserita erronea segnalazione ai sistemi di informazione creditizia. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di nullità della procura rilasciata per la società, per mancata spendita del nome della società, e comunque osservando in via ipotetica che non era provato il nesso causale tra segnalazione e danno. In appello l'attore ha censurato la decisione sostenendo, tra l'altro, che: la sentenza di primo grado non conteneva una valida pronuncia di nullità; in ogni caso il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il difetto di procura ex art. 182 c.p.c.; la prova del nesso causale e del danno sarebbe stata trascurata; il danno patrimoniale personale sarebbe stato in re ipsa per la qualità di fideiussore; il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile anche per presunzioni; le spese avrebbero dovuto essere compensate. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo che la nullità della procura fosse stata effettivamente accolta in primo grado e che la parte avrebbe dovuto impugnare tale statuizione; ha inoltre ritenuto non scrutinabili o infondate le ulteriori doglianze per assorbimento, carenza di specificità, difetto di allegazione e mancata prova del danno non patrimoniale. Il ricorso per cassazione ha riproposto sei motivi: violazione degli artt. 82 e 182 c.p.c. per mancata assegnazione del termine di regolarizzazione della procura; inesistenza o non decisività della pronuncia di nullità; omesso esame dei documenti sul nesso causale e sulle perdite societarie; omesso esame del danno patrimoniale personale quale fideiussore; violazione degli artt. 1226 c.c. e 115 c.p.c. sul danno all'immagine/reputazione; violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha confermato il rigetto della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse effettivamente deciso sulla nullità della procura, formando su quel punto giudicato interno poiché la statuizione non era stata adeguatamente impugnata; ha precisato che la motivazione sul nesso causale era solo ipotetica e non costituiva autonoma ratio decidendi. Ha inoltre osservato che il potere/dovere del giudice di assegnare il termine per la rinnovazione della procura ex art. 182 c.p.c. non era più esercitabile in appello per effetto del giudicato interno formatosi sulla nullità non tempestivamente censurata anche sotto il profilo dell'omesso esercizio di quel potere. Le doglianze sul nesso causale e sul danno patrimoniale sono state dichiarate inammissibili per difetto di specifica impugnazione delle ragioni di decisione (assorbimento e carenza di allegazioni). Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha ribadito che, nelle ipotesi di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il pregiudizio all'immagine e alla reputazione non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato come danno-conseguenza. Infine, la censura sulle spese è stata reputata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 182 c.p.c. per dedurre la violazione processuale relativa alla procura e alla rappresentanza in giudizio.
art. 182 c.p.c.
Il giudice può e deve assegnare un termine per sanare la nullità della procura; tuttavia, nel caso concreto, il potere non era più esercitabile in appello perché sulla nullità si era formato giudicato interno e non era stata censurata l'omessa attivazione di tale potere in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di omesso esame di fatti decisivi, ritenuti in parte inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione di questioni non esaminate per ragioni processuali.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per affermare che l'appello era carente di specificità quanto al danno patrimoniale personale.
art. 1226 c.c.
Invocato per sostenere la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ma la Corte ha escluso che ciò esoneri dall'allegazione e prova del pregiudizio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova e al preteso uso delle presunzioni per il danno non patrimoniale.
art. 91 c.p.c.
Applicato secondo il criterio della soccombenza; la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della procura rilevata in primo grado integra una statuizione idonea a formare giudicato interno se non è specificamente impugnata; in tal caso non possono essere esaminati in appello i motivi che presuppongono la validità dell'atto processuale.
- La motivazione che, dopo avere accolto una questione processuale preclusiva, aggiunga una verifica sul merito in via ipotetica non trasforma quest'ultima in autonoma ratio decidendi, se dal tenore complessivo della sentenza risulta che il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul merito.
- Il potere/dovere del giudice di assegnare il termine per la sanatoria della procura ex art. 182 c.p.c. non può essere fatto valere in appello ove sia ormai coperta da giudicato interno la nullità della procura e non sia stata censurata anche l'omissione del relativo esercizio in primo grado.
- Le censure di omesso esame del fatto decisivo sono inammissibili quando, per effetto di una preclusione processuale, il fatto non è stato oggetto di esame nel merito dal giudice di appello, essendo necessario impugnare prima la ragione di assorbimento o di inammissibilità posta a base della decisione.
- Nel danno da illegittima segnalazione ai sistemi di informazione creditizia, il pregiudizio all'immagine e alla reputazione non è configurabile in re ipsa: il danneggiato deve allegare e dimostrare specificamente il danno-conseguenza, anche mediante presunzioni purché fondate su fatti allegati.
- La liquidazione equitativa non elimina l'onere di allegare e provare l'esistenza del danno; essa opera solo nella fase di quantificazione di un pregiudizio già dimostrato.
- La censura sulle spese di lite è inammissibile se non attacca in modo specifico la ratio della decisione sulla soccombenza o si limita a invocare una compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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