Cassazione Civile, Ordinanza n. 28027/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società di persone cancellata dal registro delle imprese, con recupero di maggior reddito imponibile e maggior volume della produzione, e da un conseguente avviso personale IRPEF emesso nei confronti del socio al 50%. Il contribuente ha impugnato entrambi gli atti, ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso. In cassazione il socio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul merito dell'illegittimità degli atti impositivi e avesse frainteso il richiamo alle conclusioni del PM in sede penale; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 175/2014 e dell'art. 2495 c.c., per avere la CTR ritenuto retroattiva la norma che differisce di cinque anni gli effetti fiscali della cancellazione della società; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 sulle spese. La Corte non esamina nel merito tali censure perché rileva d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, in una lite avente ad oggetto un accertamento unitario sui redditi di società di persone e sui redditi dei soci, con possibile estensione del principio anche all'IRAP dovuta dalla società. Poiché il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, l'intero processo è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli; le spese dell'intero giudizio sono state compensate per giusti motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari, cioè società di persone e tutti i soci, in una controversia su accertamento unitario dei redditi e dell'IRAP. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, compensando le spese di tutti i gradi per l'andamento della vicenda processuale. Le censure di merito e sulle spese non sono state decise perché assorbite dalla rilevata nullità processuale.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione per trasparenza ai soci e impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati al giudizio.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In presenza di una controversia inscindibile che coinvolge società e soci, il ricorso impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dal ricorrente per contestare il capo sulle spese; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito dalla nullità del giudizio.
art. 2 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La censura del ricorrente riguarda la pretesa retroattività della disciplina che differisce gli effetti fiscali della cancellazione della società; la Corte non entra nel merito.
art. 2495 c.c.
È richiamato per contestare la disciplina degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese; il motivo non viene esaminato nel merito.
art. 112 c.p.c.
È evocato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la questione resta assorbita dalla declaratoria di nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla retroattività della disciplina fiscale e alle spese.
art. 383 c.p.c.
La Corte lo richiama per disporre la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito a seguito della nullità dell'intero giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'unitarietà dell'accertamento vale anche quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese: i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto e il contraddittorio va comunque integrato nei loro confronti.
- Il principio del litisconsorzio necessario opera anche in materia di IRAP dovuta dalla società di persone, quando la lite investa l'accertamento unitario presupposto.
- Quando il vizio di contraddittorio necessario è rilevato in cassazione e non risultano presupposti per la ricomposizione del contraddittorio, la conseguenza è la cassazione con rinvio al giudice di merito competente.
- Le censure di merito e quelle sulle spese restano assorbite ove il processo sia dichiarato nullo per difetto di litisconsorzio necessario.
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