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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28027/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato a una società di persone cancellata dal registro delle imprese, con recupero di maggior reddito imponibile e maggior volume della produzione, e da un conseguente avviso personale IRPEF emesso nei confronti del socio al 50%. Il contribuente ha impugnato entrambi gli atti, ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso. In cassazione il socio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul merito dell'illegittimità degli atti impositivi e avesse frainteso il richiamo alle conclusioni del PM in sede penale; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 175/2014 e dell'art. 2495 c.c., per avere la CTR ritenuto retroattiva la norma che differisce di cinque anni gli effetti fiscali della cancellazione della società; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 sulle spese. La Corte non esamina nel merito tali censure perché rileva d'ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, in una lite avente ad oggetto un accertamento unitario sui redditi di società di persone e sui redditi dei soci, con possibile estensione del principio anche all'IRAP dovuta dalla società. Poiché il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, l'intero processo è stato dichiarato nullo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli; le spese dell'intero giudizio sono state compensate per giusti motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari, cioè società di persone e tutti i soci, in una controversia su accertamento unitario dei redditi e dell'IRAP. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, compensando le spese di tutti i gradi per l'andamento della vicenda processuale. Le censure di merito e sulle spese non sono state decise perché assorbite dalla rilevata nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione per trasparenza ai soci e impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati al giudizio.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In presenza di una controversia inscindibile che coinvolge società e soci, il ricorso impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dal ricorrente per contestare il capo sulle spese; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito dalla nullità del giudizio.

  • art. 2 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La censura del ricorrente riguarda la pretesa retroattività della disciplina che differisce gli effetti fiscali della cancellazione della società; la Corte non entra nel merito.

  • art. 2495 c.c.

    È richiamato per contestare la disciplina degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese; il motivo non viene esaminato nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro della dedotta omessa pronuncia; la questione resta assorbita dalla declaratoria di nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla retroattività della disciplina fiscale e alle spese.

  • art. 383 c.p.c.

    La Corte lo richiama per disporre la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito a seguito della nullità dell'intero giudizio.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'unitarietà dell'accertamento vale anche quando la società sia stata cancellata dal registro delle imprese: i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto e il contraddittorio va comunque integrato nei loro confronti.
  • Il principio del litisconsorzio necessario opera anche in materia di IRAP dovuta dalla società di persone, quando la lite investa l'accertamento unitario presupposto.
  • Quando il vizio di contraddittorio necessario è rilevato in cassazione e non risultano presupposti per la ricomposizione del contraddittorio, la conseguenza è la cassazione con rinvio al giudice di merito competente.
  • Le censure di merito e quelle sulle spese restano assorbite ove il processo sia dichiarato nullo per difetto di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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