Cassazione Penale, Sentenza n. 28455/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva disposto la confisca della porzione dell'immobile di proprietà dell'imputato adibita a clinica per l'abusivo esercizio della professione medico-chirurgica e della dotazioni in esso presenti. Il ricorrente deduceva: a) mancata motivazione sul nesso di strumentalità tra il bene e la condotta illecita e sulla pericolosità in termini di rischio di commissione di ulteriori reati; b) mancata motivazione sul nesso di strumentalità delle attrezzature mediche; c) mancata valutazione della proporzionalità della misura ablativa, considerata la natura promiscua dell'immobile e la parte destinata ad abitazione privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la doglianza relativa alla confisca delle attrezzature, poiché quella questione attiene a decisione di primo grado non impugnata in appello e pertanto non devoluta al giudice d'appello. Ha invece annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca della porzione dell'immobile, perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente verificato la sussistenza del requisito stringente richiesto per la confisca obbligatoria ex art. 348, comma 2 c.p. (nexus di pertinenzialità qualificata, indefettibile ed esclusiva, idonea a mostrare che il bene è specificamente predisposto per la commissione di futuri reati). La Cassazione ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio solo sul punto della confisca dell'immobile; per il resto la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
"la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"
La confisca prevista dal comma secondo è una confisca obbligatoria che richiede, oltre alla mera utilizzazione del bene per il reato, un nesso di pertinenzialità qualificato, ossia un vincolo intrinseco, indispensabile ed esclusivo del bene con l'attività illecita, idoneo a dimostrarne la pericolosità e la predisposizione a favorire future condotte criminose.
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca nella sua forma generale facoltativa; la giurisprudenza distingue la confisca facoltativa (più ampia verifica del nesso di strumentalità in concreto) dalla confisca obbligatoria prevista dall'art. 348 c.p., che richiede un livello più elevato di correlazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19831 del 24/03/2022 (Murano, Rv. 283266)
Principio consolidato secondo cui per la confisca obbligatoria prevista dall'art. 348, comma 2, non è sufficiente la sistematica utilizzazione del bene per commettere il reato; è necessario il 'qualificato vincolo di pertinenzialità' che indichi l'indispensabilità del bene alla commissione dell'illecito e la sua idoneità a esprimere un concreto tasso di pericolosità.
Massime di principio
- Per la confisca obbligatoria ex art. 348, comma 2, c.p. occorre dimostrare un nesso di pertinenzialità qualificato: il bene deve essere intrinsecamente e strettamente funzionale all’illecito, non basta la mera utilizzazione abituale.
- La confisca facoltativa (art. 240 c.p.) richiede una valutazione più flessibile del nesso di strumentalità mentre la confisca obbligatoria comporta anche una valenza punitiva e dunque una soglia probatoria più alta.
- In caso di immobili ad uso promiscuo (parte abitativa, parte commerciale/illegale) il giudice deve motivare specificamente sulla proporzionalità della misura ed accertare se la porzione confiscata sia esclusivamente o essenzialmente predisposta per l'attività illecita.
- La motivazione del giudice d'appello deve esaminare la conformazione fisica del bene, le modalità di svolgimento dell'attività e la prevedibilità di future condotte illecite, al fine di stabilire la pericolosità del bene.
- Il difensore che intende impugnare una misura ablativa deve contestarla tempestivamente nei gradi in cui è emanata: questioni non impugnate in appello possono risultare inammissibili in Cassazione se non devolute correttamente.
- In caso di decisione di annullamento parziale la Corte può disporre il rinvio limitato al punto viziato, con conseguente nuovo esame del nesso di pertinenzialità da parte del giudice territoriale.
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