Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carotenuto era stato condannato, con rito abbreviato, per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 (detenzione/gestione illecita di rifiuti) e sanzionato con ammenda. Ha impugnato in Cassazione sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 183 d.lgs. 152/2006 (ossia che i beni fossero merci per vendita occasionale e non rifiuti; i fotogrammi non dimostrerebbero correttamente le modalità di conservazione); 2) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della non punibilità per particolare tenuità e mancata valorizzazione della vendita autorizzata e del modico valore dei beni); 3) mancato riconoscimento dell'art. 62-bis e delle circostanze attenuanti generiche dovute alla natura "hobbistica" dell'attività; 4) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per errata quantificazione della riduzione della pena prevista per il rito abbreviato (si sarebbe applicata una riduzione di un terzo anziché della metà per le contravvenzioni).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o infondato, salvo il profilo relativo al calcolo della riduzione per il rito abbreviato. Sul merito: il primo motivo (qualificazione dei beni come rifiuti) è stato ritenuto inammissibile perché la qualificazione è questione di merito riservata al giudice di merito e, nel caso, non manifestamente illogica: i beni erano accatastati alla rinfusa, fuori uso e rovinati. Il secondo motivo (131-bis) è stato respinto perché il Tribunale ha valutato la condotta come persistente e negligente rispetto agli obblighi di bonifica, escludendo la non punibilità. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è stato rigettato per genericità della censura e per l'insufficienza dell'elemento "hobbistico" a dimostrare meritevolezza. Il motivo vincente ha riguardato l'art. 442 c.p.p.: a seguito della legge n. 103/2017, la riduzione per il rito abbreviato è della metà per le contravvenzioni; il Tribunale aveva applicato erroneamente un terzo. La Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa alla quantificazione della pena e l'ha rideterminata in euro 1.800,00 di ammenda, dichiarando inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a)
Norma sostanziale contestata: punisce la gestione illecita di rifiuti. È la fattispecie applicata nel caso di detenzione di beni qualificati come rifiuti.
d.lgs. n. 152/2006, art. 183
Definizione legale di "rifiuto" come qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione/obbligo di disfarsi. La Corte ha richiamato come tale definizione imponga una valutazione fattuale di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
codice penale, art. 131-bis
Regola la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto non applicabile la non punibilità perché la condotta dell'imputato è stata valutata dal Tribunale come persistente e contraria agli obblighi di bonifica, anche dopo dissequestro.
codice penale, art. 62-bis
Norma citata relativa alla valutazione di circostanze; la Corte ha osservato che il mero svolgimento di un'attività "hobbistica" e la natura dei beni non sono di per sé idonei a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche senza motivazione specifica e argomentata.
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Disposizione sulla riduzione della pena per il rito abbreviato. Dopo la legge n. 103/2017 la riduzione è di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni: nel caso in esame, trattandosi di contravvenzione, la riduzione dovuta è della metà.
legge n. 103/2017
Ha modificato l'art. 442 c.p.p. determinando una diversa percentuale di riduzione della pena in caso di giudizio abbreviato a seconda che si tratti di delitto (1/3) o di contravvenzione (1/2).
giurisprudenza: Corte di cassazione, Sez. III, 18 novembre 2019, n. 46586
Richiamata per il principio secondo cui la persistenza di un valore patrimoniale non esclude che un oggetto possa essere qualificato come rifiuto.
Massime di principio
- La qualificazione di un oggetto come "rifiuto" è valutazione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità nella decisione.
- La presenza di un qualche valore patrimoniale o la possibilità di cessione non impedisce automaticamente la qualificazione dell'oggetto come rifiuto: anche beni con valore residuo possono essere rifiuti se sono fuori uso, rovinati o accatastati senza criterio.
- La partecipazione autorizzata a mercatini o la finalità 'hobbistica' non escludono di per sé la responsabilità per gestione illecita di rifiuti; è necessario dimostrare concretamente l'assenza di pericolo per l'ambiente o la particolare tenuità del fatto.
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) o delle attenuanti generiche è necessario che il difensore evidenzi elementi di merito specifici e apprezzabili dal giudice; censure generiche sono inammissibili.
- In caso di scelta del rito abbreviato è fondamentale calcolare correttamente la percentuale di abbattimento prevista dall'art. 442 c.p.p.: dopo la legge n. 103/2017 la riduzione è della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; errori aritmetici su questo punto sono sanabili in sede di legittimità con modifica della quantificazione.
- Nel proporre ricorso in Cassazione è utile segmentare chiaramente i motivi, fornire elementi probatori e indicare con precisione quale violazione di legge o vizio di motivazione si contesta per evitare l'inammissibilità o la genericità delle doglianze.
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