Sentenza n. 353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15822/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale contingibile e urgente che imponeva l'adeguamento degli scarichi alla fognatura pubblica, la bonifica del terreno interessato dallo sversamento e ulteriori adempimenti tecnici e documentali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale n. 176/2018. Le signore Martini e Galateri di Genola hanno contestato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, sostenendo di essere divenute destinatarie dell'ordinanza perché il provvedimento era stato loro notificato. Gli altri appellanti hanno riproposto le doglianze di merito, deducendo: contraddittorietà dell'ordinanza rispetto alle autorizzazioni precedentemente rilasciate per l'allaccio alla fognatura; insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, poiché la misura avrebbe avuto natura definitiva e il pericolo sarebbe stato fronteggiabile con gli ordinari poteri di custodia e manutenzione; illegittimo trasferimento sui privati degli oneri di custodia della fognatura pubblica e di bonifica; difetto di istruttoria, poiché il Comune, dopo una prima ordinanza rivolta ad altri proprietari, aveva esteso l'ordine ad ulteriori immobili senza individuare l'effettivo responsabile dello sversamento. Il Comune ha resistito all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle signore Martini e Galateri di Genola, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità: la legittimazione e l'interesse a ricorrere devono riferirsi a una lesione concreta della sfera giuridica derivante dal contenuto dispositivo dell'atto, non dalla sua mera notificazione. L'ordinanza individuava i destinatari per relationem in base alla proprietà degli immobili interessati; le due appellanti non erano proprietarie dei subalterni cui gli ordini si riferivano e, pertanto, non erano destinatarie sostanziali del provvedimento. Nel merito, il Collegio ha escluso che le precedenti autorizzazioni all'allaccio impedissero l'adozione dell'ordinanza, potendo verificarsi successivi malfunzionamenti; inoltre, gli appellanti non avevano fornito neppure un principio di prova dell'assenza del malfunzionamento. Il difetto di istruttoria è stato escluso perché il Comune aveva effettuato sopralluoghi alla presenza dei proprietari e aveva utilizzato liquido tracciante, accertando il coinvolgimento degli scarichi degli immobili. Le contestazioni tecniche degli appellanti erano generiche e non dimostravano errori nelle verifiche comunali. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000: lo sversamento di acque reflue nella rete delle acque chiare era in atto, non risultavano rimedi tipici adeguati e l'intervento non era differibile. La natura anche definitiva degli ordini non ne determinava l'illegittimità, poiché la provvisorietà non è requisito espresso della norma e le ordinanze contingibili e urgenti possono produrre effetti provvisori o definitivi quando le misure siano idonee e proporzionate alla cessazione del pericolo. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità” implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta. Quanto alla “urgenza”, consiste nella “materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo”.
Il potere di ordinanza contingibile e urgente richiede la necessità di intervenire in assenza di rimedi tipici adeguati o tempestivi e l'impossibilità materiale di differire l'intervento; le misure devono essere idonee e proporzionate alla cessazione del pericolo e possono produrre effetti provvisori o definitivi in relazione alle circostanze concrete.
art. 47 d.P.R. 445/2000
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000
Richiamato nell'ordinanza comunale quale modalità di attestazione dell'avvenuto allaccio alla fognatura e dell'eliminazione del pericolo igienico-sanitario; non costituisce oggetto di autonoma interpretazione decisiva.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese del grado.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., per giustificare la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo impugnatorio, legittimazione e interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; essi richiedono una lesione concreta della situazione giuridica del ricorrente derivante dal contenuto dispositivo dell'atto, non dalla sua mera notificazione.
- Quando un provvedimento individua i destinatari per relationem mediante il riferimento alla proprietà di determinati beni, sono legittimati a impugnarlo i soggetti titolari delle posizioni proprietarie cui gli ordini si riferiscono; la notificazione effettuata a soggetti diversi non attribuisce loro, da sola, legittimazione o interesse a ricorrere.
- Il rilascio di una precedente autorizzazione all'esecuzione di opere di allaccio alla rete fognaria non impedisce l'adozione successiva di misure amministrative dirette a fronteggiare un malfunzionamento verificatosi in seguito; chi contesta l'accertamento del malfunzionamento deve fornire almeno un principio di prova idoneo a escluderlo.
- L'ordinanza contingibile e urgente è legittima quando non siano disponibili rimedi tipici adeguati o tempestivi e l'intervento non sia differibile in ragione della previsione di un danno imminente; il requisito della provvisorietà o temporaneità non è assoluto, sicché la misura può produrre anche effetti definitivi se idonea e proporzionata a eliminare il pericolo concreto.
- La contestazione di valutazioni tecniche amministrative non può esaurirsi in deduzioni generiche, ma deve indicare e dimostrare uno specifico errore tecnico o metodologico nell'istruttoria e negli accertamenti compiuti dall'amministrazione.
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