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Sentenza

Sentenza n. 6462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 11443 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'IFR sull'intera anzianità di servizio e, in subordine, del TFS calcolato sull'ultima retribuzione percepita alla cessazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, deducendo che il rapporto di lavoro con l'ANAC fosse unico, ininterrotto e inscindibile e che, pertanto, l'IFR disciplinata per il personale dell'AGCM dovesse essere calcolata sull'intera anzianità maturata, senza distinzione tra il periodo anteriore e quello successivo al 1° gennaio 2020. Ha sostenuto che tale pretesa non implicasse un'applicazione retroattiva dell'IFR, ma l'applicazione della disciplina vigente alla cessazione del rapporto. Ha inoltre censurato l'interpretazione dell'inciso "per quanto compatibile" contenuto nella delibera ANAC n. 87 del 2020, la violazione del principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio e dell'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973. In via subordinata, ha chiesto che il TFS relativo al periodo fino al 31 dicembre 2019 fosse calcolato sull'ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto, anziché sulla retribuzione percepita a tale data. Infine, ha dedotto l'omessa pronuncia e comunque il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sul ritardato pagamento del TFS.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle domande principale, ha ritenuto che l'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, e in particolare la clausola secondo cui dall'attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisca un canone ermeneutico vincolante. La delibera ANAC n. 87 del 2020, adottata in via transitoria in attesa del regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza, ha previsto l'applicazione della disciplina vigente per il personale AGCM "per quanto compatibile" e ha individuato nel 1° gennaio 2020 la decorrenza del servizio utile ai fini dell'IFR. Ne consegue che l'IFR non può essere calcolata sull'anzianità anteriore a tale data. La controversia non riguarda un'applicazione retroattiva dell'IFR, ma la successione nel tempo di due regimi, anche in ragione della discontinuità del regime previdenziale e dell'avvicendamento tra diversi sistemi e soggettività pubbliche. È stato respinto anche il motivo fondato sull'infrazionabilità del TFS: l'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 consente la liquidazione di un'unica indennità commisurata al servizio complessivo solo quando permane l'iscrizione al medesimo fondo, circostanza non verificatasi perché il dipendente è transitato dal sistema della gestione ex INPDAP al fondo gestito dall'ANAC. Di conseguenza è stata respinta anche la domanda subordinata relativa al calcolo del TFS sull'ultima retribuzione percepita alla cessazione, poiché il parametro dell'ultima retribuzione presuppone la permanenza dell'iscrizione al fondo e, nel caso concreto, avrebbe inoltre determinato una duplicazione degli incrementi retributivi valorizzati anche ai fini dell'IFR. Il motivo sugli interessi e sulla rivalutazione è stato ritenuto infondato, se non inammissibile per genericità: la domanda era stata formulata senza precisare adeguatamente la decorrenza e l'appellante non aveva assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti rilevanti, anche considerando che il TFS è soggetto a termini di erogazione variabili in base alla causa di cessazione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017

    dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica

    La clausola impone di interpretare la disciplina dell'ordinamento ANAC in modo da non attribuire al nuovo regime effetti che comportino maggiori oneri per la finanza pubblica; costituisce un canone ermeneutico vincolante.

  • art. 2, comma 28, l. n. 481/1995

    Norma invocata dall'appellante, ma non posta dal Collegio a fondamento dell'accoglimento delle sue pretese.

  • delibera ANAC 29 gennaio 2020, n. 87

    La disciplina transitoria rinvia al regime di quiescenza del personale AGCM soltanto nei limiti della compatibilità; il servizio utile ai fini dell'IFR decorre dal 1° gennaio 2020.

  • art. 3 d.P.R. n. 1032/1973

    La liquidazione di un'unica indennità commisurata al servizio complessivo e il riferimento all'ultima retribuzione operano quando permane l'iscrizione del dipendente al medesimo fondo; il mutamento del regime previdenziale esclude tale presupposto.

  • d.P.C.M. 1 febbraio 2016

    Disciplina applicabile alla fase precedente all'adozione dei regolamenti ANAC, richiamata nel ricostruire la successione dei regimi dell'ordinamento dell'Autorità.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

Massime di principio

  • Quando una disciplina transitoria di un'autorità amministrativa rinvia al regime vigente presso altra autorità "per quanto compatibile" e stabilisce una decorrenza del servizio utile, il rinvio opera soltanto per il periodo indicato e non consente di estendere il nuovo trattamento agli anni di servizio anteriori alla decorrenza.
  • Una clausola legislativa che esclude maggiori oneri per la finanza pubblica costituisce un criterio interpretativo vincolante e impedisce di leggere la nuova disciplina del trattamento economico in modo da attribuire benefici retroattivi o comunque maggiori costi non previsti.
  • Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio consente la liquidazione di un'unica indennità per l'intero servizio soltanto se, anche in caso di passaggio di qualifica, carriera o amministrazione senza soluzione di continuità, permane l'iscrizione al medesimo fondo previdenziale; il mutamento del regime o del fondo legittima la distinzione dei periodi.
  • Il criterio dell'ultima retribuzione per la determinazione del trattamento di fine servizio presuppone la permanenza dell'iscrizione al fondo di riferimento; in assenza di tale continuità, il trattamento relativo al periodo precedente al mutamento del regime non deve essere parametrato alla retribuzione percepita alla cessazione.
  • Nel processo amministrativo il principio dispositivo impone alla parte che domanda interessi e rivalutazione di allegare e provare i presupposti del ritardo e la decorrenza degli accessori; una richiesta generica, non coordinata con i termini legali di liquidazione, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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