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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27943/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l'Ufficio aveva negato il riconoscimento di un credito IVA asseritamente maturato per l'anno 2013. La società in liquidazione, poi assoggettata a fallimento, aveva trasmesso inizialmente una dichiarazione IVA "in bianco" e successivamente una dichiarazione integrativa dalla quale emergeva un credito IVA di euro 564.802,00. L'Agenzia sosteneva che, poiché risultavano omesse due dichiarazioni IVA consecutive, la contribuente fosse decaduta dalla possibilità di far valere il rimborso tramite dichiarazione integrativa; inoltre contestava la decisione di merito lamentando che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, perché si sarebbe limitata a richiamare genericamente la documentazione prodotta dalla contribuente senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell'Ufficio. La curatela resisteva sostenendo la correttezza del riconoscimento del credito, fondato su registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazioni presentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia. Ha escluso anzitutto l'inammissibilità del ricorso, perché la doglianza era formalmente veicolata come nullità per motivazione omessa o apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non come richiesta di riesame del merito. Nel merito, ha affermato che la sentenza della CTR conteneva una motivazione ampia, chiara e coerente, superiore al minimo costituzionale, avendo specificamente valorizzato la documentazione fiscale prodotta e la non pertinenza dei dati relativi ad anni diversi da quello d'imposta in contestazione. Ha inoltre condiviso l'affermazione secondo cui non ricorrevano due dichiarazioni omesse, poiché la dichiarazione inizialmente incompleta era stata successivamente integrata dalla curatela. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese e con esclusione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione si configura solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà; non basta una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte soccombente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo idoneo a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è deducibile ex n. 4; dopo la riforma del 2012 non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del n. 5.

  • art. 111 Cost.

    art. 111, sesto comma, Cost.

    L'obbligo costituzionale di motivazione è violato solo sotto la soglia del "minimo costituzionale".

  • d.l. n. 83 del 2012

    art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    La riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ha escluso la censurabilità della mera insufficienza motivazionale.

  • L. n. 134 del 2012

    conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012

    Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012 che ha modificato il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater; art. 13, comma 1-bis

    È stata esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso deciso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente o comunque incomprensibile; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una motivazione ritenuta troppo sintetica.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso che formalmente censuri la nullità della sentenza per motivazione apparente non è inammissibile per il solo fatto che richiami argomenti di merito, se la critica mira a dimostrare la radicale assenza del requisito motivazionale e non a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • In materia tributaria, il credito IVA va apprezzato con riferimento all'anno d'imposta cui esso si riferisce; dati fiscali relativi ad annualità diverse non sono, di per sé, idonei a escludere l'esistenza del credito nell'anno contestato.
  • La dichiarazione fiscale inizialmente incompleta o 'in bianco' può non equivalere a una doppia omissione se venga successivamente integrata nei modi e nei tempi considerati rilevanti dal giudice di merito, con conseguente esclusione della preclusione opposta dall'Ufficio.
  • Quando il giudice di merito espone in modo ordinato e coerente le ragioni del proprio convincimento, richiamando documentazione specifica e spiegando perché le contestazioni avversarie siano inconferenti, la motivazione supera il minimo costituzionale e non è censurabile come apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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