Sentenza n. 2650/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Messina n. 257/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, per complessivi 2.000 euro oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che, nonostante la notifica al Ministero il 29 gennaio 2025 della sentenza del Tribunale di Messina n. 257/2025 e il decorso di oltre 120 giorni, l’Amministrazione non aveva costituito la Carta elettronica né accreditato i 2.000 euro riconosciuti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dal certificato del 30 marzo 2026. Ha chiesto l’ordine di dare completa esecuzione al titolo, anche mediante determinazione o emanazione degli atti necessari in luogo dell’Amministrazione, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l’azione perché il titolo è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha verificato il rispetto del termine decennale per l’azione, delle regole sul deposito del ricorso e della previa notificazione del titolo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da certificazione in data 30 marzo 2026, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
Per il deposito del ricorso di ottemperanza si applica il termine previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione ai giudizi indicati dal comma 2, lett. d).
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero intimato (in particolare, all’indirizzo PEC dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 29 gennaio 2025.
Ai fini dell’ottemperanza a una condanna pecuniaria, il TAR ha verificato che la sentenza fosse stata notificata all’Amministrazione secondo la disposizione richiamata.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva agli adempimenti necessari, fissando il relativo termine.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero intimato, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disposizione sul mancato compenso del commissario, prevista per specifici giudizi di ottemperanza, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; nel caso concreto l’incarico affidato a un dirigente dello stesso Ministero è ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero intimato, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disposizione richiamata consente l’applicazione analogica della regola sul mancato compenso del commissario ad acta anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando tale titolo tra i provvedimenti giurisdizionali indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione a un titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva, stabilendone compiti e termine.
- La regola per cui il commissario ad acta non percepisce un compenso, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; l’attività del dirigente nominato commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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