Sentenza n. 1955/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24/10/2023, notificato il 26/04/2024, con il quale è stata ingiunta ed ordinata la demolizione del fabbricato per civile abitazione su due livelli, delle dimensioni in pianta di circa 210 mq compresi i porticati, con muretto di recinzione sormontato da ringhiera in ferro sito in Mondragone alla via-OMISSIS-, con contestuale ripristino dell’area di sedime entro giorni 90, sul presupposto che il fabbricato ricade su area demaniale, per la quale non risultano presenti concessioni demaniali, e che le opere sono state realizzate in assenza di permesso di costruire; - nonché di ogni altro atto preordinato e/o connesso; - e per la declaratoria che il fabbricato fu realizzato dai defunti genitori del ricorrente, i fu -OMISSIS- e -OMISSIS-, con legittimi titoli edilizi e su parte dell’area di proprietà privata del -OMISSIS-, titolare dell’intero fondo di mq 1821 allo stesso legittimato con l’ordinanza del commissario liquidatore degli usi civici del 23/10/1936, approvata dal re d’Italia con decreto del 23/11/1936;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dell'area di sedime relativa a un fabbricato asseritamente insistente su area demaniale marittima e realizzato senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di un fabbricato su due livelli, con porticati e recinzione, sostenendo che l'area non appartenesse al demanio marittimo, ma fosse parte di un fondo di maggiore estensione già oggetto di legittimazione in enfiteusi nel 1936 in favore del proprio dante causa, con approvazione reale. Ha dedotto eccesso e sviamento di potere e violazione dell'art. 31, ultimo comma, della legge urbanistica richiamata nel ricorso. Ha inoltre chiesto l'accertamento della natura privata dell'area e della legittimità dei titoli edilizi rilasciati ai genitori, evidenziando che il fabbricato era stato realizzato sulla base di licenze edilizie risalenti e che fino al 1982 l'area era stata oggetto di concessioni d'uso rilasciate dalla Capitaneria di Porto. La tesi centrale era che la legittimazione del 1936 avesse attribuito natura privatistica al fondo e che, anche qualora l'area fosse stata originariamente riconducibile al demanio marittimo, l'art. 35 del codice della navigazione non potesse operare retroattivamente né rendere necessaria una successiva sdemanializzazione formale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili, come elementi di prova e senza esserne vincolato, le consulenze tecniche acquisite in distinti giudizi civili e penali, precisando che la CTU non può supplire alle carenze di allegazione e prova gravanti sulle parti, ma può essere valutata dal giudice quale elemento istruttorio. Il Collegio ha condiviso le conclusioni degli ausiliari secondo cui l'area, originariamente qualificabile come spiaggia e quindi appartenente al demanio marittimo necessario, non aveva perso tale natura in assenza di un espresso decreto di sdemanializzazione. La legittimazione del 1936 e la successiva trasformazione geomorfologica dell'area non sono state ritenute sufficienti a escludere la demanialità, né la realizzazione di opere private o di una strada comunale ha determinato una sdemanializzazione tacita. È stata quindi ritenuta ragionevolmente presupposta la natura demaniale dell'area e l'ordinanza è stata considerata priva dei denunciati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il TAR ha inoltre applicato il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificativa per sorreggere l'atto, rendendo superfluo l'esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni. Le spese sono state compensate per la complessità tecnica e fattuale della controversia.
Norme richiamate
art. 31, ultimo comma, legge urbanistica richiamata nel ricorso
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il ricorso è stato respinto e il testo non esplicita una specifica interpretazione decisiva della disposizione.
art. 64 c.p.a.
L'onere della prova grava sulle parti; la verificazione e la CTU sono strumenti di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non possono colmare lacune di allegazione o probatorie.
art. 822 c.c.
La spiaggia appartiene allo Stato
La spiaggia è qualificata come bene demaniale necessario; la riconducibilità dell'area a tale categoria comporta la sottoposizione al regime demaniale.
art. 28 codice della navigazione
La disposizione è richiamata insieme all'art. 822 c.c. quale fondamento della demanialità marittima della spiaggia.
art. 35 codice della navigazione
I beni del demanio marittimo possono essere esclusi dal demanio con apposito decreto interministeriale quando non siano più idonei ai pubblici usi del mare
Per i beni appartenenti al demanio marittimo la sdemanializzazione richiede un provvedimento espresso e non può avvenire tacitamente; la modifica delle caratteristiche fisiche o la perdita dell'idoneità agli usi del mare non sono sufficienti senza decreto.
art. 829 c.c.
Il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa
Il passaggio dal demanio al patrimonio pubblico richiede una dichiarazione dell'autorità amministrativa e il relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il testo qualifica l'ordinanza come misura demolitoria e di ripristino, ma il richiamo normativo espresso nel provvedimento è parzialmente oscurato.
Massime di principio
- La natura demaniale marittima di un'area originariamente qualificabile come spiaggia permane finché non intervenga un espresso provvedimento di sdemanializzazione; la perdita delle caratteristiche fisiche, la distanza dalla battigia, la realizzazione di opere private o l'utilizzazione per una strada non producono, da sole, una sdemanializzazione tacita.
- La legittimazione o concessione in enfiteusi di un'area non è sufficiente a sottrarre al demanio marittimo un bene che appartenga originariamente al demanio necessario, quando manchi il successivo atto espresso di sclassificazione richiesto dalla disciplina del demanio marittimo.
- Le consulenze tecniche e le perizie formate in altri giudizi possono essere valutate nel processo amministrativo come elementi indiziari o prove acquisite aliunde, ma il giudice non è vincolato dalle valutazioni compiute nel diverso procedimento e tali strumenti non possono supplire all'onere di allegazione e prova gravante sulle parti.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto è sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l'esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
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