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Sentenza

Sentenza n. 15855/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. e previa sospensione dell’efficacia, del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e di rigetto dell’istanza di aggiornamento del medesimo permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Roma in data 14/09/2023 e notificato al ricorrente il 18/09/2023

Giustizia amministrativa202312324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Questura di Roma del 14 settembre 2023 di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rigetto dell'istanza di aggiornamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2012 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e richiedente l'aggiornamento nel 2018, ha impugnato il decreto notificato il 18 settembre 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990: sosteneva che il preavviso di rigetto fosse stato notificato il 7 settembre 2023 e che il diniego, adottato il 14 settembre, fosse intervenuto prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e del termine legale di dieci giorni. Con il secondo motivo ha lamentato travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che le condanne penali non potessero determinare automaticamente la revoca e che occorresse una valutazione concreta della pericolosità, comprensiva della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e il ricorso. Il primo è manifestamente infondato: dagli atti depositati dallo stesso ricorrente risulta che questi aveva presentato osservazioni il 5 giugno 2023 in risposta alla comunicazione del 2 maggio; la Questura aveva precisato che il preavviso era stato notificato il 22 maggio e nuovamente, per mero errore d'ufficio, il 7 settembre. Il diniego del 14 settembre non ha quindi violato il termine partecipativo. Anche il secondo motivo è infondato: la revoca non è stata basata su un automatismo derivante dalle condanne, ma su una valutazione concreta e motivata della pericolosità per l'ordine pubblico. La Questura ha considerato le plurime condanne definitive, tra cui quelle relative a stupefacenti, documenti contraffatti e rapina, il rigetto della richiesta di dissequestro delle somme, l'assenza di redditi da attività lecita e il fatto che il ricorrente avesse lavorato soltanto quattro giorni nel 2015. Tali elementi sono stati valutati anche rispetto all'inserimento sociale e lavorativo, secondo l'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998. Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente è stato condannato a pagare complessivamente euro 1.500, oltre oneri e accessori, al Ministero dell'Interno e alla Questura di Roma.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    E’ pertanto evidente che l’istante ha ricevuto il preavviso di rigetto assai prima del 7 settembre 2023, avendolo riscontrato in data 5 giugno 2023. Conseguentemente l’Amministrazione non è incorsa nella dedotta violazione di legge in relazione all’art. 10 bis della legge 241/1990.

    La garanzia partecipativa è rispettata se il preavviso è stato effettivamente ricevuto e il destinatario ha potuto presentare osservazioni prima dell'adozione del diniego; la successiva reiterazione della notifica non determina, da sola, la violazione del termine.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento gravato non sconti il difetto motivazionale invocato dal ricorrente, e che, al contrario, esprima un giudizio di pericolosità sociale fondato sui reati commessi, nonché sull’assenza di lavoro e di redditi propri, conformemente a quanto richiesto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.

    La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può discendere automaticamente dalla mera esistenza di condanne, ma può essere legittima quando la Questura compie e motiva una valutazione concreta della pericolosità, considerando le condotte e gli elementi pertinenti all'inserimento sociale e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. 286/1998

    Il successivo comma 7 prevede che: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 10(18); c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.

    La revoca è consentita quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dal comma 4; nel caso deciso il giudice ha ritenuto che la valutazione motivata di pericolosità sociale integrasse tale presupposto.

Massime di principio

  • La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato delle condanne penali: occorre un giudizio concreto di pericolosità sociale, motivato attraverso la valutazione delle condotte e degli elementi rilevanti per l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • È legittima la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo quando l'amministrazione, oltre a considerare le condanne, esplicita la loro valenza sintomatica e valuta ulteriori circostanze pertinenti, quali l'assenza di lavoro e di redditi da attività lecita.
  • Non sussiste violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per il fatto che il diniego sia adottato pochi giorni dopo una reiterata notificazione del preavviso, se dagli atti risulta che il preavviso era stato già ricevuto in precedenza e che l'interessato aveva potuto presentare osservazioni.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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