Sentenza n. 15855/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. e previa sospensione dell’efficacia, del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e di rigetto dell’istanza di aggiornamento del medesimo permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Roma in data 14/09/2023 e notificato al ricorrente il 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Questura di Roma del 14 settembre 2023 di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di rigetto dell'istanza di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2012 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e richiedente l'aggiornamento nel 2018, ha impugnato il decreto notificato il 18 settembre 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990: sosteneva che il preavviso di rigetto fosse stato notificato il 7 settembre 2023 e che il diniego, adottato il 14 settembre, fosse intervenuto prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e del termine legale di dieci giorni. Con il secondo motivo ha lamentato travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che le condanne penali non potessero determinare automaticamente la revoca e che occorresse una valutazione concreta della pericolosità, comprensiva della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e il ricorso. Il primo è manifestamente infondato: dagli atti depositati dallo stesso ricorrente risulta che questi aveva presentato osservazioni il 5 giugno 2023 in risposta alla comunicazione del 2 maggio; la Questura aveva precisato che il preavviso era stato notificato il 22 maggio e nuovamente, per mero errore d'ufficio, il 7 settembre. Il diniego del 14 settembre non ha quindi violato il termine partecipativo. Anche il secondo motivo è infondato: la revoca non è stata basata su un automatismo derivante dalle condanne, ma su una valutazione concreta e motivata della pericolosità per l'ordine pubblico. La Questura ha considerato le plurime condanne definitive, tra cui quelle relative a stupefacenti, documenti contraffatti e rapina, il rigetto della richiesta di dissequestro delle somme, l'assenza di redditi da attività lecita e il fatto che il ricorrente avesse lavorato soltanto quattro giorni nel 2015. Tali elementi sono stati valutati anche rispetto all'inserimento sociale e lavorativo, secondo l'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998. Le spese seguono la soccombenza: il ricorrente è stato condannato a pagare complessivamente euro 1.500, oltre oneri e accessori, al Ministero dell'Interno e alla Questura di Roma.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
E’ pertanto evidente che l’istante ha ricevuto il preavviso di rigetto assai prima del 7 settembre 2023, avendolo riscontrato in data 5 giugno 2023. Conseguentemente l’Amministrazione non è incorsa nella dedotta violazione di legge in relazione all’art. 10 bis della legge 241/1990.
La garanzia partecipativa è rispettata se il preavviso è stato effettivamente ricevuto e il destinatario ha potuto presentare osservazioni prima dell'adozione del diniego; la successiva reiterazione della notifica non determina, da sola, la violazione del termine.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento gravato non sconti il difetto motivazionale invocato dal ricorrente, e che, al contrario, esprima un giudizio di pericolosità sociale fondato sui reati commessi, nonché sull’assenza di lavoro e di redditi propri, conformemente a quanto richiesto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può discendere automaticamente dalla mera esistenza di condanne, ma può essere legittima quando la Questura compie e motiva una valutazione concreta della pericolosità, considerando le condotte e gli elementi pertinenti all'inserimento sociale e lavorativo.
art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. 286/1998
Il successivo comma 7 prevede che: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 10(18); c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.
La revoca è consentita quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dal comma 4; nel caso deciso il giudice ha ritenuto che la valutazione motivata di pericolosità sociale integrasse tale presupposto.
Massime di principio
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato delle condanne penali: occorre un giudizio concreto di pericolosità sociale, motivato attraverso la valutazione delle condotte e degli elementi rilevanti per l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- È legittima la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo quando l'amministrazione, oltre a considerare le condanne, esplicita la loro valenza sintomatica e valuta ulteriori circostanze pertinenti, quali l'assenza di lavoro e di redditi da attività lecita.
- Non sussiste violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per il fatto che il diniego sia adottato pochi giorni dopo una reiterata notificazione del preavviso, se dagli atti risulta che il preavviso era stato già ricevuto in precedenza e che l'interessato aveva potuto presentare osservazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2678/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2679/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 4516/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 5656/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1933/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1938/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →