Cassazione Penale, Sentenza n. 30424/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 01/07/2021 che: ha dichiarato prescritti gli illeciti di abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva ascritti a Baccaro e Natale; ha assolto Renga dall'abuso d'ufficio (perché il fatto non sussiste) e lo ha condannato, con rideterminazione della pena, per lottizzazione abusiva (9 mesi e 15.000 euro). Natale e Baccaro denunciano contraddittorietà e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione e alla valutazione della volumetria (locale interrati) alla luce della L.R. Campania n.19/2009; sostengono che la sentenza avrebbe dovuto assolvere per evidenza dell'innocenza. Renga propone plurime censure: errata valutazione delle prove e contraddittorietà motivazionale in relazione a permesso di costruire e sanatoria (compreso il tempo di acquisto della proprietà), errata esclusione della buona fede, contestazione della legittimità e della proporzionalità della confisca (richiamando la giurisprudenza CEDU c. G.I.E.M. S.r.l.) e della disapplicazione di atti amministrativi, nonché mancato rispetto del requisito di proporzionalità nei confronti di terzi (EU law / Carta di Nizza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Natale Antonio e di Baccaro Giuseppe (perché, trattandosi di sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione, i motivi non dimostrano che la sentenza avrebbe dovuto prosciogliere nel merito ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p.). Quanto a Renga Antonio: i primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati (la Corte ha confermato i principi di diritto sulla lottizzazione abusiva: la volumetria comprende gli interrati, la lottizzazione materiale si configura anche se esiste un titolo amministrativo rilasciato in violazione delle norme e la fattispecie può realizzarsi a titolo di colpa), mentre il terzo, quarto e i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse (assenza di interesse concreto e attuale del ricorrente rispetto alla confisca gravante su una società terza). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti/inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile. La Corte ha inoltre richiamato che la persona giuridica terza possa eccepire la propria posizione nella fase esecutiva (incidente di esecuzione).
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c)
"Si ha lottizzazione abusiva..."
La Corte conferma che la lottizzazione abusiva (art.44) comporta la confisca dei terreni e delle opere ed è integrata sia dalla lottizzazione materiale (opere che trasformano urbanisticamente il territorio) sia dalla lottizzazione negoziale; la responsabilità è possibile anche in presenza di provvedimenti amministrativi abilitanti emessi in violazione di norme superiori.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, comma 1
"Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi..."
La Corte applica la definizione per individuare la lottizzazione materiale: è rilevante la trasformazione urbanistica che pregiudica la riserva pubblica di programmazione e può richiedere opere di urbanizzazione primarie/secondarie.
L.R. Campania n. 19/2009, art. 7, comma 5
"Nelle aree urbanizzate e degradate... sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente..."
La Corte ha ritenuto che la legge regionale imponesse limiti volumetrici (a parità di volumetria per sostituzioni in aree degradate) e che, nel caso concreto, tale disciplina sia stata violata con un aumento di volumetria, anche computando i locali interrati.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La Corte richiama che, quando è dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, il proscioglimento nel merito può intervenire solo se emerge l'evidenza dell'innocenza dell'imputato; i ricorrenti non hanno fornito deduzioni specifiche ai sensi di tale norma.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
La Corte richiama il principio secondo cui chi impugna deve avere un interesse concreto ed attuale; in materia di confisca gravante su terzi l'interesse deve persistere fino alla decisione per rendere ammissibile il ricorso.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7 CEDU e giurisprudenza CEDU (causa G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, 28/06/2018)
La Corte osserva che le garanzie CEDU rispetto a terzi non parti al processo sono tutelate attraverso la possibilità di partecipazione nella fase esecutiva (incidente di esecuzione), per far valere questioni che avrebbero potuto essere svolte in merito.
Codice penale, art. 42, comma 4
La Corte ricorda che la lottizzazione abusiva può essere integrata anche a titolo di colpa; pertanto la responsabilità penale può fondarsi su condotte colpose ove sussistano elementi che dimostrino colpa.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, in Cassazione vanno provate le ragioni per cui si dovrebbe decidere nel merito per evidenza dell'innocenza (art.129 c.p.p.); altrimenti i motivi attinenti solo alla motivazione sono inammissibili.
- La fattispecie di lottizzazione abusiva si configura anche quando vi sia un titolo amministrativo rilasciato in violazione delle norme: il giudice penale accerta la conformità dell'opera alla fattispecie astratta prescindendo dall'esistenza del titolo amministrativo legittimo.
- Nella determinazione della volumetria edilizia concorrono anche i locali interrati, salvo specifica previsione normativa che disponga diversamente; pertanto il computo degli spazi interrati può aggravare la valutazione della illegittimità urbanistica.
- Il reato di lottizzazione abusiva può essere commesso a titolo di colpa: la buona fede esclude la responsabilità solo se fondata su un comportamento positivo e convincente dell'autorità amministrativa, non sulla mera mancata vigilanza.
- La confisca prevista dall'art.44 DPR 380/2001 è esperibile anche nei confronti di beni riconducibili a terzi, ma la protezione dei terzi non parti va assicurata attraverso la possibilità di partecipare alla fase esecutiva (incidente di esecuzione) per far valere le proprie ragioni, in linea con la giurisprudenza CEDU.
- Per proporre ricorso (anche in Cassazione) il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto ed attuale all'esito del giudizio; l'assenza di tale interesse (es. confisca che grava su una società terza non parte) rende il ricorso inammissibile.
- Le doglianze sulla motivazione della Corte territoriale sono inefficaci quando non atte a dimostrare il presupposto speciale richiesto (ad es. evidenza dell'innocenza in caso di prescrizione) o l'esistenza di un interesse impugnatorio concreto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30396/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30402/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30403/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30404/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →