Cassazione Penale, Sentenza n. 13542/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato omicidio commesso il 14 settembre 2023 in danno di XXXXXXXXXXX, contestando: 1) il riconoscimento dell'aggravante dei "motivi abietti o futili" (rilevata dal giudice in relazione alla gelosia per una nuova relazione sentimentale dell'ex compagna) e la relativa valutazione del movente; 2) l'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, deducendo l'incidenza di una patologia psichiatrica (disturbo di personalità emotivamente instabile) sulla capacità di intendere e volere e sulla dinamica motivazionale del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del movente come "gelosia" idonea a integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, valutando la sproporzione tra il movente e la violenza (più colpi penetranti, minacce ripetute e pressioni protratte nel tempo). Ha inoltre ritenuto che la documentazione sulla patologia psichiatrica non avesse dimostrato una incidenza tale da escludere la responsabilità o la configurabilità dell'aggravante; quindi le attenuanti generiche, già ritenute equivalenti in primo grado, non possono prevalere. Conseguentemente è stato confermato il deposito della pena (4 anni e 8 mesi di reclusione) e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, con liquidazione a cura della Corte d'appello e pagamento in favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 577, primo comma, n. 4 c.p. (aggravante dei motivi abietti o futili)
La Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile quando la gelosia costituisce una reazione abnorme di possesso e un'intenzione punitiva della libertà di autodeterminazione altrui; la sproporzione tra movente e delitto è elemento decisivo per la configurazione dell'aggravante
art. 61, primo comma, n. 1 c.p. (circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche non prevalgono se non emergono fattori favorevoli ulteriori rispetto al pentimento e alla collaborazione; la mera diagnosi di disturbo di personalità non è automaticamente idonea a far prevalere le attenuanti senza prova del suo nesso eziologico con il fatto
art. 616 c.p.p.
Sulla base di tale disposizione la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsione della liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che la Corte demanda alla Corte d'appello per la quantificazione
art. 110, comma 3 d.P.R. 115/2002
Disposizione richiamata per porre le spese liquidate in favore dell'Erario (pagamento in favore dello Stato) quando la parte civile sia ammessa al gratuito patrocinio
Massime di principio
- La gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili se si configura come reazione abnorme di possesso e si traduce in un intento punitivo verso la libertà altrui; la sproporzione tra movente e gravità dell'azione è fattore decisivo
- Un disturbo psichiatrico di personalità non esclude automaticamente la configurabilità dell'aggravante: è necessario dimostrare il nesso eziologico concreto tra la patologia e la capacità di intendere e di volere o con il movente criminoso
- Le attenuanti generiche prevalgono solo se sussistono elementi favorevoli rilevanti e specifici che giustificano la prevalenza rispetto all'aggravante; il semplice richiamo a un disagio psichico senza prova del suo ruolo causale è insufficiente
- Le valutazioni del giudice di merito circa movente, dinamica e incidenza delle condizioni personali sono difficilmente sindacabili in Cassazione a meno che emergano vizi logici o di motivazione
- In casi simili è prudente acquisire consulenze psichiatriche specifiche e chiare sul rapporto causale tra patologia e condotta (capacità di intendere/volere; influenza sul movente), nonché documentare antecedenti di minacce o comportamenti reiterati che possano dimostrare la premeditazione o la sproporzione
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