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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45555/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) che aveva liquidato l'indennizzo per ingiusta detenzione in complessivi C 14.590,00 (22 giorni carcere e 155 arresti domiciliari) e aveva posto parzialmente a carico dell'Amministrazione le spese per C 2.540,00. Il ricorrente censura: 1) la determinazione del quantum mediante una riduzione arbitraria del valore giornaliero calcolato aritmeticamente (con decurtazione per presunta assenza di isolamento in carcere e per mancanza di "particolari restrizioni" negli arresti domiciliari); 2) la mancata riconoscenza del danno da strepitus fori; 3) la parziale compensazione delle spese nonostante la costituzione e richiesta di rigetto da parte dell'Amministrazione, deducendo violazioni di legge e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e) e richiamando gli artt. 314-315 cod. proc. pen. e artt. 91-92 cod. proc. civ.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della determinazione del quantum e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva ridotto l'indennizzo giornaliero sia per la custodia cautelare in carcere sia per gli arresti domiciliari. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della corte territoriale manifestamente illogica e arbitraria: non è ammissibile ridurre il valore aritmetico perché non risultasse l'isolamento (l'isolamento semmai giustifica un aumento) né ridurre l'importo per gli arresti domiciliari per la mera assenza di "particolari restrizioni". Il giudice di merito dovrà ricalcolare l'indennizzo partendo dal parametro aritmetico previsto dalla legge (tetto massimo rapportato al termine massimo di custodia) e motivare in modo specifico e non arbitrario qualsiasi scostamento. Il secondo motivo relativo alle spese è stato assorbito in conseguenza dell'annullamento con rinvio. La decisione della Corte di merito sulla somma (e, all'esito, sulle spese) è quindi rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione: struttura indennitaria da atto lecito, finalizzata a compensare gli effetti della privazione della libertà commisurando l'indennizzo alla durata e intensità della restrizione.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Fissa il tetto massimo dell'indennizzo e, per il calcolo giornaliero, costituisce la base aritmetica che il giudice deve adottare come punto di partenza; il comma secondo individua il limite massimo complessivo utilizzabile per il parametro.

  • art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica il termine massimo della custodia cautelare (sei anni) utilizzato dal calcolo aritmetico per determinare la misura giornaliera dell'indennizzo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per violazione di legge e per vizio della motivazione in sede di ricorso in cassazione; è stata richiamata dal ricorrente per impugnare la motivazione della Corte territoriale.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio generale sulla regolazione delle spese di lite: la disciplina vale anche nel processo di riparazione e richiede adeguata motivazione della decisione sulle spese.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Criteri per l'imputazione delle spese di lite (soccombenza, comportamento processuale); la giurisprudenza richiede che la regola della imputazione segua questi criteri, valutando in concreto la condotta difensiva delle parti.

Massime di principio

  • Il calcolo aritmetico previsto dalla legge (tetto massimo rapportato al termine massimo della custodia) rappresenta la base obbligata da cui partire: il giudice può discostarsene ma solo motivando in modo specifico e non arbitrario.
  • Gli elementi concreti che giustificano uno scostamento dal parametro aritmetico devono essere indicati e comprovati; non è ammesso introdurre valutazioni generali non previste dalla legge (es. ridurre per mera assenza di isolamento).
  • L'isolamento, se provato, può giustificare un aumento dell'indennizzo, non una riduzione rispetto al valore-aritmetico base.
  • La mera assenza di restrizioni "particolari" negli arresti domiciliari non giustifica automaticamente una riduzione del valore giornaliero stabilito dalla legge.
  • Sulle spese, se l'Amministrazione ha resistito alla domanda, il giudice deve valutare la posizione soggettiva e oggettiva delle parti alla luce degli artt. 91-92 c.p.c.; comunque la decisione sulle spese può essere rimessa al giudice di rinvio se la decisione principale viene annullata o riformata.

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