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Sentenza

Sentenza del 16/05/2018 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Redditometro - Applicazione del moltiplicatore all'importo delle rate del mutuo - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittimi i decreti ministeriali applicativi del redditometro nella parte in cui prevedono l'applicazione del moltiplicatore all'importo delle rate del mutuo. Tali disposizioni devono essere disapplicate d'ufficio dal giudice tributario, limitatamente alla controversia esaminata, con conseguente accoglimento della contestazione del contribuente e caducazione dell'accertamento nella parte fondata su quel criterio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che i decreti ministeriali applicativi avessero illegittimamente previsto l'applicazione di un moltiplicatore anche alle rate del mutuo. Secondo la censura, tale meccanismo determinava una duplicazione o un aggravamento non previsto dalla legge, in contrasto con il principio secondo cui i regolamenti non possono contenere disposizioni contrarie alle norme legislative. È stato quindi chiesto al giudice tributario di disapplicare la disciplina regolamentare illegittima.

Norme richiamate

  • Art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile

    I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi

    Gli atti regolamentari e i decreti ministeriali non possono introdurre criteri incompatibili con la legge o aggravare la posizione del contribuente oltre quanto previsto dalla fonte legislativa.

  • Art. 7, comma 5, del D. Lgs. 546/1992

    Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all'oggetto dedotto in giudizio

    Il giudice tributario può e deve disapplicare, nel caso concreto, un regolamento o atto generale ritenuto illegittimo, senza necessità di annullarlo con efficacia generale.

  • Decreti Ministeriali applicativi del redditometro

    Sono stati ritenuti illegittimi nella parte in cui applicano il moltiplicatore anche alle rate del mutuo, poiché tale criterio è incompatibile con la disciplina legislativa e penalizza indebitamente il contribuente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, un decreto ministeriale o un regolamento non può ampliare o aggravare i presupposti dell'accertamento oltre i limiti stabiliti dalla legge.
  • Se un atto amministrativo generale applica un criterio incompatibile con una norma di rango superiore, il giudice tributario può disapplicarlo nel singolo processo, anche d'ufficio.
  • Nella valutazione redditometrica, occorre distinguere l'importo effettivamente sostenuto dal contribuente dal criterio matematico utilizzato dall'amministrazione: il moltiplicatore non può essere applicato se produce un risultato non previsto o non consentito dalla legge.
  • L'accertamento fondato su un criterio regolamentare illegittimo può essere annullato, almeno nella parte direttamente dipendente da quel criterio; l'amministrazione deve quindi dimostrare la pretesa con elementi validi e conformi alla legge.

Testo integrale

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