Sentenza del 16/05/2018 n. 135 - Comm. Trib. Prov. Savona
Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica tramite PEC - legittimità - art. 26, c. 1 bis, D.P.R. n. 602/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta legittima. L'art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973 consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite PEC e preclude espressamente l'applicazione dell'art. 149-bis c.p.c. Non è quindi necessario l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite PEC, sostenendo l'eventuale necessità di applicare l'art. 149-bis c.p.c. e, quindi, di avvalersi dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione legittima la notificazione diretta della cartella di pagamento tramite PEC da parte dell'agente della riscossione, senza necessità di intermediazione dell'ufficiale giudiziario.
Art. 38, comma 4, lettera b), D.L. n. 78/2010
La norma ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, rafforzando la possibilità di notificazione diretta delle cartelle tramite PEC.
Art. 149-bis c.p.c.
La sua applicazione è espressamente esclusa dall'art. 26, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973 per la notificazione delle cartelle da parte dell'agente della riscossione; pertanto non è richiesto l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite PEC quando sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa speciale.
- Per le cartelle esattoriali la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevale sulla disciplina generale dell'art. 149-bis c.p.c.
- La mancanza dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, da sola, non determina l'inesistenza o la nullità della notificazione effettuata tramite PEC.
- In caso di contestazione occorre verificare concretamente l'indirizzo PEC utilizzato, la riferibilità dello stesso al destinatario, la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, nonché l'integrità e leggibilità degli allegati.
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