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Sentenza

Sentenza del 16/05/2018 n. 438 - Comm. Trib. Prov. Torino

1) CONTENZIOSO Processo tributario - Atti impugnabili - Comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973 - Impugnabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la comunicazione di irregolarità emessa a seguito del controllo formale previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, sostenendone l'impugnabilità. La comunicazione indicava puntualmente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, liquidava la maggiore imposta e le sanzioni e informava il contribuente della possibilità di pagare beneficiando della riduzione delle sanzioni. La questione riguardava quindi se tale atto, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, fosse comunque idoneo a incidere concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.

La decisione

La comunicazione di irregolarità è stata ritenuta impugnabile. Anche se formalmente non compresa nell'elenco degli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, essa contiene una pretesa tributaria sufficientemente determinata, con indicazione delle maggiori imposte e delle sanzioni dovute, ed è quindi idonea a produrre effetti lesivi immediati per il contribuente. Il contribuente può pertanto impugnarla senza dover necessariamente attendere la successiva emissione di una cartella di pagamento o di un altro atto formalmente tipizzato.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. La comunicazione emessa al termine del controllo può contenere la quantificazione delle maggiori imposte e delle sanzioni e, quando presenta una pretesa tributaria concreta e determinata, può essere impugnata.

  • Art. 19 del d.lgs. 546/1992

    Individua gli atti tipicamente impugnabili nel processo tributario. L'elenco non è interpretato in modo rigidamente tassativo: è impugnabile anche un atto non espressamente previsto quando manifesta una pretesa tributaria definita e concretamente lesiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la possibilità di impugnare un atto dipende soprattutto dal suo contenuto e dagli effetti concreti, non soltanto dalla sua denominazione formale.
  • Un atto è generalmente impugnabile quando individua una pretesa tributaria specifica, quantifica imposte o sanzioni e pone il contribuente nella condizione di dover pagare o contestare la richiesta.
  • La comunicazione di irregolarità derivante dal controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 può essere impugnata anche se l'Amministrazione la presenta come una comunicazione non definitiva o come un invito al pagamento.
  • L'impugnazione anticipata può consentire al contribuente di contestare tempestivamente la pretesa senza attendere la cartella di pagamento, purché l'atto sia già sufficientemente determinato e lesivo.
  • La mera possibilità di fornire chiarimenti all'Ufficio non esclude l'impugnabilità dell'atto quando questo contiene già la liquidazione della maggiore imposta e delle sanzioni.

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