Sentenza del 16/05/2018 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Savona
Irap - medico specialista - istanza di rimborso - silenzio rifiuto - requisito dell'autonoma organizzazione - sussistenza - rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato ed è stata confermata l’imponibilità IRAP. La pluralità degli studi medici e la loro localizzazione in Comuni diversi sono state considerate un indice qualificato di coordinamento organizzativo dell’attività professionale, idoneo ad ampliare la potenziale clientela e a integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. Ne consegue il riconoscimento della legittimità del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento all’IRAP della propria attività professionale, sostenendo l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione e chiedendo il rimborso dell’imposta. La questione riguardava in particolare l’attività svolta presso sei studi medici, alcuni dei quali situati all’interno di strutture polifunzionali e dislocati in Comuni diversi.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività è autonomamente organizzata, ossia quando l’organizzazione predisposta dal contribuente supera la soglia della mera attività personale e contribuisce a incrementare la capacità produttiva o commerciale dell’attività.
Silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso
Il mancato accoglimento dell’istanza di rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria può essere impugnato dal contribuente; nel caso esaminato, il silenzio-rifiuto è stato ritenuto legittimo perché l’imposta risultava dovuta.
Massime di principio
- Per i professionisti, l’assenza di dipendenti o collaboratori non esclude automaticamente l’IRAP: occorre valutare complessivamente il livello di organizzazione dell’attività.
- La disponibilità e il coordinamento di più studi professionali, soprattutto se situati in Comuni diversi, possono costituire un indice rilevante di autonoma organizzazione.
- La presenza di strutture polifunzionali non elimina di per sé il requisito organizzativo se l’utilizzo coordinato delle sedi amplia la potenziale clientela o la capacità operativa del professionista.
- In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve dimostrare concretamente che l’organizzazione impiegata è minima e non aggiunge un valore significativo alla propria attività personale.
- La valutazione è fattuale e complessiva: singoli elementi apparentemente neutri possono, considerati insieme, dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
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