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Sentenza

Sentenza del 16/05/2018 n. 570 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IRPEF - credito di imposta ex art. 1, D.L. n. 66/2014 - riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - titolari di redditi di pensione - non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava il diniego del bonus IRPEF e sosteneva che l'esclusione dei redditi da pensione fosse discriminatoria e incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 53, 81 e 97 della Costituzione. Chiedeva inoltre la rimessione della questione alla Corte costituzionale e il riconoscimento del credito di 640,00 euro. In appello lamentava anche illogicità, omessa valutazione delle proprie argomentazioni e carenza di motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso ritenendo che il credito fosse destinato esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente e ad alcuni redditi assimilati, con esclusione delle pensioni ordinarie. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello, ritenendo infondate le censure di incostituzionalità. Il bonus mira infatti a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e a favorire la previdenza complementare; la situazione dei pensionati, non essendo caratterizzata da un rapporto di lavoro in corso, è stata ritenuta diversa e meritevole di un trattamento fiscale distinto. La contribuente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 500,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66

    Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

    Il credito d'imposta è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di determinati redditi assimilati, quando l'imposta lorda supera le detrazioni da lavoro spettanti. Il beneficio è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e non si applica ai redditi da pensione ordinaria.

  • Art. 49, comma 1, TUIR

    Individua i redditi di lavoro dipendente ai quali, in presenza degli ulteriori requisiti, può applicarsi il credito d'imposta.

  • Art. 50, comma 1, TUIR

    Individua i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono rientrare nell'ambito applicativo del beneficio, nei limiti espressamente previsti dalla disciplina.

  • Art. 13 TUIR

    Disciplina le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. La sentenza distingue tuttavia il trattamento delle pensioni ordinarie da quello dei redditi espressamente inclusi nella norma agevolativa.

  • Art. 3 della Costituzione

    La disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e pensionati è stata ritenuta ragionevole perché le categorie si trovano in situazioni diverse rispetto alla finalità di riduzione del cuneo fiscale.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il sistema tributario è informato a criteri di progressività

    Le contestazioni sulla progressività e sull'esclusione dei soggetti incapienti non sono state ritenute sufficienti a determinare l'illegittimità costituzionale della disciplina.

  • Art. 81 della Costituzione

    Invocato dalla contribuente nel quadro delle censure di costituzionalità, ma non ritenuto ostativo all'applicazione della norma.

  • Art. 97 della Costituzione

    Richiamato dalla contribuente, senza che la Commissione ravvisasse una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

Massime di principio

  • Un credito d'imposta introdotto per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente deve essere riconosciuto solo ai soggetti e ai tipi di reddito espressamente indicati dalla legge.
  • La pensione ordinaria non è automaticamente assimilata al reddito di lavoro dipendente ai fini delle agevolazioni fiscali: occorre verificare la specifica norma istitutiva del beneficio.
  • Una differenza di trattamento tra lavoratori e pensionati non è necessariamente incostituzionale, se è collegata alla diversa situazione delle categorie e alla finalità concreta dell'agevolazione.
  • Le norme agevolative sono normalmente interpretate in modo restrittivo: non è possibile estenderle per analogia a categorie non menzionate espressamente.
  • L'inclusione di alcune tipologie di redditi assimilati, come quelli collegati alla previdenza complementare, non comporta automaticamente l'obbligo di includere anche le pensioni ordinarie.
  • La rimessione di una questione alla Corte costituzionale richiede che il giudice ravvisi una questione rilevante e non manifestamente infondata; il semplice svantaggio economico derivante dall'esclusione dal beneficio non è sufficiente.

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