Sentenza del 16/05/2018 n. 570 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - credito di imposta ex art. 1, D.L. n. 66/2014 - riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - titolari di redditi di pensione - non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava il diniego del bonus IRPEF e sosteneva che l'esclusione dei redditi da pensione fosse discriminatoria e incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 53, 81 e 97 della Costituzione. Chiedeva inoltre la rimessione della questione alla Corte costituzionale e il riconoscimento del credito di 640,00 euro. In appello lamentava anche illogicità, omessa valutazione delle proprie argomentazioni e carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso ritenendo che il credito fosse destinato esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente e ad alcuni redditi assimilati, con esclusione delle pensioni ordinarie. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello, ritenendo infondate le censure di incostituzionalità. Il bonus mira infatti a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e a favorire la previdenza complementare; la situazione dei pensionati, non essendo caratterizzata da un rapporto di lavoro in corso, è stata ritenuta diversa e meritevole di un trattamento fiscale distinto. La contribuente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 500,00 euro.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Il credito d'imposta è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di determinati redditi assimilati, quando l'imposta lorda supera le detrazioni da lavoro spettanti. Il beneficio è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e non si applica ai redditi da pensione ordinaria.
Art. 49, comma 1, TUIR
Individua i redditi di lavoro dipendente ai quali, in presenza degli ulteriori requisiti, può applicarsi il credito d'imposta.
Art. 50, comma 1, TUIR
Individua i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono rientrare nell'ambito applicativo del beneficio, nei limiti espressamente previsti dalla disciplina.
Art. 13 TUIR
Disciplina le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. La sentenza distingue tuttavia il trattamento delle pensioni ordinarie da quello dei redditi espressamente inclusi nella norma agevolativa.
Art. 3 della Costituzione
La disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e pensionati è stata ritenuta ragionevole perché le categorie si trovano in situazioni diverse rispetto alla finalità di riduzione del cuneo fiscale.
Art. 53 della Costituzione
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività
Le contestazioni sulla progressività e sull'esclusione dei soggetti incapienti non sono state ritenute sufficienti a determinare l'illegittimità costituzionale della disciplina.
Art. 81 della Costituzione
Invocato dalla contribuente nel quadro delle censure di costituzionalità, ma non ritenuto ostativo all'applicazione della norma.
Art. 97 della Costituzione
Richiamato dalla contribuente, senza che la Commissione ravvisasse una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
Massime di principio
- Un credito d'imposta introdotto per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente deve essere riconosciuto solo ai soggetti e ai tipi di reddito espressamente indicati dalla legge.
- La pensione ordinaria non è automaticamente assimilata al reddito di lavoro dipendente ai fini delle agevolazioni fiscali: occorre verificare la specifica norma istitutiva del beneficio.
- Una differenza di trattamento tra lavoratori e pensionati non è necessariamente incostituzionale, se è collegata alla diversa situazione delle categorie e alla finalità concreta dell'agevolazione.
- Le norme agevolative sono normalmente interpretate in modo restrittivo: non è possibile estenderle per analogia a categorie non menzionate espressamente.
- L'inclusione di alcune tipologie di redditi assimilati, come quelli collegati alla previdenza complementare, non comporta automaticamente l'obbligo di includere anche le pensioni ordinarie.
- La rimessione di una questione alla Corte costituzionale richiede che il giudice ravvisi una questione rilevante e non manifestamente infondata; il semplice svantaggio economico derivante dall'esclusione dal beneficio non è sufficiente.
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