Cassazione Penale, Ordinanza n. 33290/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per furto pluriaggravato in concorso, con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto pluriaggravato in concorso, con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione e l'asserita erronea qualificazione del fatto come consumato anziché tentato. La Corte di cassazione rileva però che la censura è manifestamente infondata e ripropone questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto consumato.
art. 110 c.p.
Richiamato implicitamente dalla contestazione del concorso di persone nel reato.
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente dalla contestazione della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto o nella riproduzione di questioni già decise, senza indicare specifiche carenze argomentative o illogicità manifeste.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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