Cassazione Penale, Sentenza n. 38657/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Ancona per un nuovo giudizio specificamente sulla sussistenza del pericolo di reiterazione. La Corte ha altresì disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione (art. 94 disp. att. c.p.p.) poiché la pronuncia non comporta automaticamente la rimessione in libertà.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello avverso la decisione del GIP che aveva sostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 310 c.p.p.), evidenziando la contraddittorietà del provvedimento: il GIP aveva ritenuto "improbabile la reiterazione" del reato ma aveva comunque ritenuto sussistente l'esigenza cautelare riconducibile al pericolo di reiterazione; inoltre la richiesta del pubblico ministero era stata di sostituzione (non di revoca), così devolvendo al giudice la valutazione della perdurante sussistenza del pericolo di reiterazione.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, cod. proc. pen. (lett. a) e lett. c))
lett. a) esigenza di inquinamento probatorio; lett. c) pericolo di reiterazione
La decisione distingue tra le diverse esigenze cautelari: il GIP aveva ritenuto estinta l'esigenza di inquinamento (lett. a) ma sussistente quella legata al pericolo di reiterazione (lett. c); la Corte richiede una valutazione coerente e non contraddittoria sulla persistenza del pericolo di reiterazione
art. 310 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per contestare vizi di motivazione e violazione di legge nell'ordinanza impugnata
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Norma richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale per il riesame per il nuovo giudizio in caso di annullamento della Corte
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, disposizioni di attuazione c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando l'annullamento non comporta immediata liberazione, per consentire gli adempimenti relativi alla posizione detentiva
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero chiede la sostituzione e non la revoca della misura cautelare, il giudice deve comunque valutare la perdurante sussistenza di tutte le esigenze cautelari rilevanti (compreso il pericolo di reiterazione).
- Se il giudice dichiara "improbabile" la reiterazione ma mantiene la misura invocando esigenze legate alla reiterazione, tale decisione può essere impugnata per contraddittorietà e vizio di motivazione.
- L'appello cautelare proposto dall'imputato è soggetto al principio devolutivo: il giudice dell'appello può esaminare i temi originariamente posti dall'incidente cautelare e le questioni strettamente connesse.
- La sussistenza di un interesse concreto e specifico dell'appellante si valuta alla luce delle questioni devolute al giudice di primo grado; se la sostituzione richiama la valutazione del pericolo di reiterazione, l'interesse a impugnare esiste e non può essere dichiarato carente a priori.
- Se la Corte annulla un provvedimento cautelare senza disporre la liberazione, deve comunque essere informato il direttore dell'istituto carcerario per i conseguenti adempimenti amministrativi sulla posizione del detenuto.
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