Sentenza n. 667/2026 - Brescia, Sezione 2
l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio di ANAS. S.p.a. quanto alla acquisizione ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 o alla restituzione in pristino del terreno di proprietà della ricorrente in Chiari (BS) mappale n. 157 fg. 34 occupato da opere stradali; e in ogni caso per la condanna di ANAS. S.p.a. alla restituzione in pristino del predetto terreno, o in alternativa alla acquisizione sanante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato da ANAS sull’istanza di conclusione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, relativo a un terreno occupato e trasformato da opere stradali
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’inerzia di ANAS rispetto all’istanza del 29 maggio 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di concludere il procedimento previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, mediante la scelta tra acquisizione sanante e restituzione del terreno, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Il terreno, sito nel Comune di Chiari, era stato occupato e trasformato negli anni Novanta per la realizzazione di un tratto stradale, senza il completamento delle procedure espropriative. Dopo l’istanza, ANAS aveva avviato il procedimento ex art. 42-bis, riconoscendo la necessità di regolarizzare la situazione e indicando un’indennità complessiva di euro 144.988,80. La ricorrente aveva contestato soltanto la quantificazione dell’indennità, senza opporsi all’acquisizione del terreno. Nel corso del giudizio ANAS ha adottato il provvedimento formale di acquisizione e ha disposto l’impegno e il pagamento della somma indicata mediante deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il ricorso contro il silenzio presuppone che, al momento della decisione, perduri l’inerzia dell’amministrazione e sussista ancora un’utilità concreta per il ricorrente. Le condizioni dell’azione devono permanere sino al passaggio in decisione. L’adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso e conclusivo conforme all’utilità richiesta determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Nel caso concreto, ANAS ha adottato il decreto di acquisizione richiesto e ha disposto il pagamento dell’indennizzo; pertanto, la prosecuzione del giudizio non avrebbe arrecato ulteriore utilità alla ricorrente. Il TAR ha compensato le spese in ragione della sequenza procedimentale e processuale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il presupposto della condanna dell'amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno il relativo interesse ad agire dell'istante.
Il ricorso avverso il silenzio è procedibile soltanto se l’inerzia amministrativa persiste al momento della decisione; l’adozione nel corso del giudizio di un provvedimento espresso e conclusivo fa venir meno l’interesse alla decisione e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
acquisizione ex art. 42 bis DPR n. 327/2001
La disposizione costituisce il procedimento amministrativo volto a regolarizzare l’utilizzazione senza titolo di un bene privato trasformato per finalità di interesse pubblico, mediante acquisizione sanante o restituzione del bene.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio della causa in decisione.
- L’adozione, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso, conclusivo e idoneo a realizzare l’utilità richiesta dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- La mera adozione di un atto endoprocedimentale o soprassessorio non elimina l’interesse al ricorso contro il silenzio, se non conclude effettivamente il procedimento e si risolve in un rinvio indefinito della decisione.
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