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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32821/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio. I due motivi, esaminati unitariamente, riguardavano il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate, sostenendo in sostanza che il bilanciamento non fosse stato correttamente effettuato e che dovesse risultare più favorevole all'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure attingessero a una valutazione discrezionale di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per arbitrio o manifesta illogicità, e ha rilevato che la motivazione di appello dava conto in modo sufficiente delle ragioni ostative a un esito più favorevole del bilanciamento.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    l'inammissibilità del ricorso comporta anche quella dei motivi aggiunti proposti oltre i limiti consentiti.

  • art. 3.000 in favore della Cassa delle ammende

    conseguenza economica accessoria della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti costituisce apprezzamento discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito, anche sinteticamente, individua una pluralità di elementi rilevanti e spiega perché essi non consentano un esito più favorevole del bilanciamento.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, salvo il caso di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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