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Ordinanza

Ordinanza n. 2103/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, n. 3320 del 3 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001.

Giustizia amministrativa202501464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. II, n. 3320 del 3 ottobre 2024, favorevole alle ricorrenti nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, e istanza di liquidazione del compenso del commissario ad acta nominato per l’esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di esecuzione della sentenza n. 3320 del 3 ottobre 2024, che aveva accolto il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il commissario ad acta ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta. Il Comune ha segnalato che le ricorrenti avevano proposto reclamo contro il provvedimento adottato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza, instaurando un distinto giudizio, n. 1117/2026, con camera di consiglio fissata al 5 novembre 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il giudizio relativo alla liquidazione del compenso del commissario ad acta e quello, già instaurato dalle ricorrenti, avente a oggetto il reclamo contro l’atto commissariale dovessero essere trattati congiuntamente. Ha pertanto rinviato alla camera di consiglio del 5 novembre 2026 la decisione sull’istanza di liquidazione depositata dal commissario ad acta, senza pronunciarsi nel merito sulla spettanza o sull’ammontare del compenso. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La sentenza oggetto di esecuzione aveva accolto il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi di tale disposizione; l’ordinanza non ne interpreta direttamente il contenuto.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione del compenso del commissario ad acta è collegata a un provvedimento commissariale oggetto di reclamo in un distinto giudizio, il giudice può rinviare la decisione sulla liquidazione e disporre la trattazione congiunta dei procedimenti, così da coordinarne l’esito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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