Ordinanza n. 3792/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'aggiudicazione disposta nella gara CIG B727A46EEC con provvedimento prot. n. 345444 del 12 novembre 2025 e comunicata ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 con nota del 13 novembre 2025 (doc. 1); - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi, collegati e consequenziali alla citata aggiudicazione della gara CIG B727A46EEC; - per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara, compresi quelli del 16/7/2025, 1/8/2025, 25/8/2025, 9/9/2025 e quello del 29/9/2025 (docc. 2 - 5) con il quale la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione poi formalizzata con il provvedimento prot. 345444/2025; - per quanto occorrer possa del documento allegato n. 4 del Disciplinare di gara e denominato “Scheda valutazione punteggio tecnico” nelle sole parti in cui, non contemplando i requisiti minimali di cui al punto 14 della Scheda dei requisiti minimi ed al punto 2.2.2. del Capitolato, non ha consentito la prova sul campo del suddetto requisito minimo; - per quanto occorrer possa, dell'art. 2.4 del Capitolato tecnico ed ogni altra norma di lex specialis se interpretate nel senso di considerare opzionali o quali requisiti di esecuzione, e non come caratteristiche minime ed essenziali a pena di esclusione da presentare in sede di offerta, le certificazioni previste al successivo art. 3.1.22 ed ai punti 86 e 87 della scheda dei requisiti minimi allegata al medesimo Capitolato; - per quanto occorrer possa, degli esiti della prova sul campo di cui ai verbali in atti, nella parte in cui non hanno investito tutti i requisiti minimi previsti dalla lex specialis compresa la tecnologia di accesso radio 5G NR; - della mancata esclusione dalla gara della controinteressata CS SERVIZI S.r.l.; - della nota di riscontro negativo all'istanza di autotutela; nonché per - la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della decisione cautelare e/o di merito del presente ricorso, ai sensi degli art. 121 e ss. CPA, anche in via retroattiva ex art. 121 comma 2 CPA; - il conseguimento dell'aggiudicazione e la stipula del contratto ai sensi dell'art. 124 CPA, per il quale si esprime fin da ora con il presente ricorso piena disponibilità al subentro ex art. 124 comma 2 CPA. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CS servizi s.r.l. il 12 gennaio 2026: per l’annullamento, in via principale -dei verbali di gara, compresi quelli del 01/08/2025, 25/08/2025, 09/09/2025 e del 29/09/2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione della Cellxion Italy S.r.l. per violazione degli artt. 3 e 22 del Disciplinare di gara e degli artt. 1.1, 2.3.1, 2.3.2 del Capitolato tecnico; - dell’art. 3 del Disciplinare di gara, degli artt. 1.1.3, 2.3.1, 2.3.2 del Capitolato e di ogni altra norma della lex specialis di gara ove interpretati nel senso di ritenere che la garanzia di nr. 5 anni (oltre l’anno previsto per legge) non sia da riferirsi al sistema completo di tutti i suoi componenti, ivi comprese le batterie; nonché, per l’annullamento, in via subordinata e condizionata - degli artt. 2.4, 3.1.22, 3.2 del Capitolato tecnico, dell’art. 16 del Disciplinare di gara e di ogni altra norma della lex specialis di gara ove interpretate, come propugnato dalla ricorrente, nel senso di considerare quali requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla gara, le certificazioni previste ai punti 86 e 87 della Scheda requisiti minimi allegata al Capitolato; - dei verbali di gara compresi quelli del 01/08/2025, 25/08/2025, 09/09/2025 e del 29/09/2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione della Cellxion Italy S.r.l. per mancato possesso di idonee certificazioni previste ai punti 86 e 87 della Scheda requisiti minimi allegata al Capitolato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellxion Italy s.r.l. il 21 gennaio 2026: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota interna del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. 0393055/2025 datata 23 dicembre 2025 (doc. 1 dei motivi aggiunti), resa nota con il deposito ad opera della difesa erariale in giudizio del 7 gennaio 2026 (all. 25 deposito Avvocatura dello Stato prot. PAT 2026001342), con la quale l’Ufficio Telecomunicazioni rappresenta che i documenti successivamente inviati dalla controinteressata CS SERVIZI S.r.l. con pec del 2 e del 19 dicembre 2025, ovvero la dichiarazione di conformità ed i test di compatibilità elettromagnetica, sarebbero “validi ed attuali” e che “le certificazioni prodotte dalla CS Servizi S.r.l. appaiono soddisfare nel loro complesso i requisiti previsti ai punti 86 e 87 del Capitolato Tecnico relativo alla fornitura di cui alla gara in oggetto” - di ogni altro atto comunque connesso o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara per la fornitura di risorse tecnico-investigative, mancata esclusione dell'impresa aggiudicataria e successiva valutazione favorevole delle certificazioni prodotte da quest'ultima
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara, gli atti e i verbali connessi, la mancata esclusione dell'aggiudicataria, il rigetto dell'istanza di autotutela e, con motivi aggiunti, la nota interna con cui l'amministrazione ha ritenuto valide e attuali le certificazioni successivamente prodotte dall'aggiudicataria. La tesi principale era che le certificazioni relative alla marcatura CE, alla sicurezza dei lavoratori e alla compatibilità elettromagnetica costituissero requisiti essenziali di partecipazione, da possedere e produrre già con l'offerta, e non elementi opzionali premiali o requisiti di esecuzione. Sono stati inoltre contestati gli esiti della prova sul campo, ritenuti incompleti rispetto ai requisiti minimi della lex specialis, nonché l'esercizio della discrezionalità tecnica della commissione. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta l'illegittima mancata esclusione della ricorrente per violazione delle prescrizioni relative alla garanzia quinquennale e alle certificazioni richieste.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto alla questione centrale, ha ritenuto non persuasiva la tesi secondo cui la produzione delle certificazioni dovesse avvenire necessariamente in sede di offerta: il punto 2.4 del Capitolato tecnico qualificava espressamente tale documentazione come elemento opzionale suscettibile di attribuzione di punteggio premiale. Il Capitolato, quale atto principale della lex specialis, prevale sul contenuto della Scheda requisiti minimi, qualificata come mera sintesi delle caratteristiche tecniche da coordinare con il Capitolato. Quanto agli ulteriori motivi, nella fase sommaria non sono emersi profili di manifesta illogicità o irragionevolezza tali da mettere in discussione il corretto esercizio della discrezionalità tecnica della commissione. Il periculum è stato escluso nel bilanciamento degli interessi, poiché è prevalente l'esigenza della Guardia di finanza di disporre delle risorse tecnico-investigative necessarie e le certificazioni risultavano comunque prodotte dall'aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata al 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione in base alla quale l'aggiudicazione è stata comunicata ai concorrenti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda di conseguimento dell'aggiudicazione e di subentro nel contratto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis, il Capitolato tecnico, quale atto principale della disciplina di gara, può prevalere su una scheda allegata qualificata dalla stessa lex specialis come mera sintesi delle caratteristiche tecniche, quando sussista un contrasto tra i due documenti.
- Se il Capitolato tecnico qualifica la documentazione relativa a certificazioni tecniche e di sicurezza come elemento opzionale cui attribuire un punteggio premiale, tale documentazione non può essere considerata, in assenza di una diversa e univoca previsione prevalente, requisito essenziale di partecipazione da produrre necessariamente con l'offerta.
- In sede cautelare, la discrezionalità tecnica della commissione di gara è sindacabile soltanto quando emergano profili manifesti di illogicità, irragionevolezza o travisamento; in mancanza, non sussiste un fumus sufficiente per sospendere l'aggiudicazione.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza dell'amministrazione di acquisire tempestivamente risorse tecnico-investigative può prevalere sull'interesse del concorrente non aggiudicatario, soprattutto quando la documentazione contestata sia stata comunque prodotta dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.
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