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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23637/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La banca aveva domandato l'ammissione al passivo del fallimento della fideiubente per il saldo passivo maturato su rapporti di conto corrente ordinario e di conto corrente anticipi intrattenuti con la società correntista principale, il cui corretto adempimento era stato garantito dalla fallita mediante fideiussione. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento del curatore, poiché la banca avrebbe consentito a un dipendente infedele della correntista di compiere operazioni di home banking non autorizzate o comunque eseguite sulla base di una delega prodotta in copia non conforme all'originale e, quindi, non opponibile alla massa per difetto di data certa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: omesso esame del fatto decisivo relativo alla specificazione delle operazioni asseritamente compiute dal dipendente infedele; violazione degli artt. 1460, 1944 e 55 l. fall., sostenendo che la mera eccezione di inadempimento non potesse escludere il credito insinuato contro il fideiussore; violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., assumendo che spettasse al fallimento provare nesso causale e proporzionalità tra l'altrui inadempimento e il rifiuto di adempiere; violazione degli artt. 2704 c.c. e 88 c.p.c., contestando l'inopponibilità della delega per difetto di data certa e la terzietà del curatore. Gli ulteriori motivi, non esaminati nel merito perché assorbiti o inammissibili, riguardavano la documentazione del conto e la dedotta violazione dell'art. 2719 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della banca, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento. Ha ritenuto inammissibile il motivo che censurava la motivazione in diritto come omesso esame di fatto decisivo e ha respinto gli altri motivi ritenendo che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la banca-creditrice dovesse provare integralmente il proprio credito e il proprio esatto adempimento, non potendo opporre al curatore gli effetti dell'approvazione tacita degli estratti conto tra le parti del rapporto. Ha inoltre affermato che il curatore, rispetto alle operazioni compiute sul conto della correntista principale, era terzo, sicché la delega priva di data certa non era opponibile alla procedura ai sensi dell'art. 2704 c.c. Poiché il tribunale aveva accertato l'inopponibilità della delega e tale accertamento non era stato censurato efficacemente, la banca restava onerata di dimostrare che il credito non derivasse da operazioni di home banking non autorizzate.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    In sede di ammissione al passivo, se il curatore eccepisce l'inadempimento, il creditore deve dimostrare il proprio esatto adempimento rispetto all'obbligazione da cui trae il credito.

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fideiussione, ma la Corte non accoglie la tesi che la mera eccezione d'inadempimento sia di per sé incompatibile con la pretesa verso il fideiussore.

  • art. 55 l. fall.

    Invocato dalla banca, ma ritenuto non idoneo a escludere l'operatività dell'eccezione di inadempimento nel procedimento di verifica del passivo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del credito e del corretto adempimento incombe sul creditore istante in sede di insinuazione al passivo.

  • art. 2704 c.c.

    La delega prodotta in copia, priva di data certa, non è opponibile al curatore, che rispetto a tali operazioni è terzo.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla posizione del curatore, ma senza che la Corte ne ricavi una limitazione della terzietà del fallimento.

  • art. 1832 c.c.

    L'approvazione anche tacita dell'estratto conto rileva solo tra le parti del rapporto e non è opponibile al curatore; inoltre non preclude contestazioni sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1832 c.c. per affermare che l'estratto conto prova il saldo solo se non vi siano contestazioni specifiche.

  • art. 2719 c.c.

    Motivo dichiarato privo di rilevanza/ammissibilità per effetto dell'accertata inopponibilità della delega e dell'esito degli altri motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che fondi la propria pretesa su un rapporto di conto corrente deve provare integralmente il credito e il proprio esatto adempimento, depositando la documentazione idonea; non può limitarsi a invocare l'approvazione tacita degli estratti conto da parte del correntista fallito per opporla alla curatela.
  • L'eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, quando sia collegata a operazioni contestate sul rapporto bancario, impone al creditore istante di dimostrare che il credito non deriva da operazioni non autorizzate o comunque inefficaci verso la procedura.
  • L'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto ex art. 1832 c.c. vale nei rapporti tra banca e correntista, ma non preclude al curatore contestazioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti né è di per sé opponibile alla massa.
  • Rispetto alle operazioni poste a base della domanda di insinuazione al passivo, il curatore è terzo; pertanto, documenti o deleghe prive di data certa non sono opponibili alla procedura ai sensi dell'art. 2704 c.c.
  • In cassazione, la censura che si limita a contestare l'insufficienza o inadeguatezza della motivazione in diritto, mascherandola come omesso esame di fatto decisivo, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteFideiussioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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