Cassazione Penale, Sentenza n. 1732/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del P.M. che aveva negato il dissequestro dei beni. Le censure principali erano: (i) illegittimità del sequestro per mancata convalida del Pubblico Ministero ex art. 355 c.p.p., posto che il decreto di perquisizione indicava come oggetto soltanto giocattoli "Pop-it" con marchio "Stitch" mentre la Guardia di Finanza aveva sequestrato beni di natura diversa (lampade da tavolo, strisce LED, articoli TV LED e confezioni LED); (ii) illegittimità della misura anche perché la maggior parte dei beni era stata vincolata in luogo/dinanzi a soggetto diverso da quello indicato nel decreto e non riconducibile alla società indicata nelle imputazioni; (iii) violazione del principio di proporzionalità e carattere esplorativo del sequestro (oltre 50.000 pezzi, senza limitazione a campioni); (iv) assenza di fumus commissi delicti in relazione alla contraffazione dei marchi delle lampade (marchi Palmina e Mulin regolarmente registrati e documentati) e possibile sussistenza, al più, del reato di cui all'art. 517-ter, non procedibile per mancanza di querela e comunque dubbio alla luce della registrazione dei marchi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente): il sequestro operato il 21 marzo 2024 non è stato convalidato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 355 c.p.p.; ciò è rilevante perché il decreto di perquisizione del 20 marzo 2024 aveva descritto come oggetto esclusivamente giocattoli "Pop-it" con marchio "Stitch", mentre i beni effettivamente sequestrati erano di natura diversa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il decreto di perquisizione rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione delle cose da sequestrare, il P.M. deve provvedere alla convalida del sequestro per verificarne la pertinenza; in mancanza la misura è illegittima. Per questo motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la restituzione del materiale sequestrato.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
Il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria quando il decreto di perquisizione non specifica le cose da vincolare richiede la convalida del P.M.; in assenza di tale provvedimento nei termini di legge il sequestro è illegittimo e determina l'annullamento senza rinvio e la restituzione delle cose.
art. 648 cod. pen.
Norma relativa al reato di ricettazione, richiamata nelle imputazioni provvisorie; la Corte osserva però che le imputazioni riguardavano specifici beni ("Pop-it" con marchio "Stitch"), diversi da quelli sequestrati.
art. 474 cod. pen.
art. 474, secondo comma, cod. pen.
Riguarda la contraffazione di marchi. La Corte evidenzia che la qualificazione del reato dipende dall'effettiva pertinenza dei beni sequestrati rispetto alle imputazioni: se i beni sequestrati non corrispondono a quelli indicati nel decreto, occorre verifica giudiziale (convalida).
art. 515 cod. pen.
Contestazione relativa a frode nell'esercizio del commercio; la decisione non entra nel merito della sussistenza del reato, essendo decisivo il vizio procedurale del mancato provvedimento di convalida.
art. 517-ter cod. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti come possibile fattispecie alternativa (fabbricazione e commercio di beni che usurpano titoli di proprietà industriale). La Corte osserva che tale reato può essere non procedibile per mancanza di querela e che la registrazione dei marchi invocata dagli indagati può incidere sulla valutazione della condotta.
art. 85 del regolamento CE n. 6/2002
Richiamato in relazione alla presunzione di validità del marchio comunitario registrato: la registrazione del marchio dell'indagata viene indicata come elemento che può ostare a ritenere la contraffazione senza ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Se il decreto di perquisizione non specifica le cose da sequestrare e rimette agli operanti la scelta, il Pubblico Ministero deve poi convalidare il sequestro ai sensi dell'art. 355 c.p.p.: in mancanza la misura è illegittima e comporta la restituzione delle cose.
- Quando i beni sequestrati sono diversi da quelli indicati nelle imputazioni, il sequestro assume carattere discrezionale e richiede controllo giudiziario (convalida); il criterio sostanziale è la pertinenza dei beni rispetto ai reati contestati.
- Il principio di proporzionalità impone di limitare il vincolo ai beni strettamente necessari per l'accertamento: ove possibile si devono sequestrare campioni anziché interi carichi numerosi.
- Il collocamento dei beni in luoghi o presso soggetti diversi da quelli indicati nel decreto di perquisizione può rilevare a fini di legittimità del sequestro e della contestazione della disponibilità materiale.
- La presenza di marchi registrati e la documentazione di conformità (es. marchio CE) costituiscono elementi rilevanti nella valutazione del fumus commissi delicti in materia di contraffazione; non basta il sospetto: occorrono elementi specifici.
- In casi di dubbio sulla natura dei beni e sull'applicabilità delle fattispecie contestate, la carenza di atti di convalida o di adeguati accertamenti rende più semplice ottenere l'annullamento del sequestro sul piano procedurale, senza entrare nel merito delle accuse.
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