Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2306/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 3.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire loro la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per 2.000 euro in favore della prima ricorrente e 1.500 euro in favore della seconda. Hanno dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, quanto alla notificazione del titolo all'Amministrazione. Nel merito, ha rilevato il persistente inadempimento ministeriale e l'assenza di contestazioni specifiche sul titolo o di prova dell'avvenuto pagamento. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., ha posto a carico dell'Amministrazione interessata l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo di esecuzione. Ha ordinato al Ministero di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore delle difensore antistatarie.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione sul deposito del ricorso è stata ritenuta rispettata in relazione al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice rileva ai fini dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto la notificazione è stata documentata.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo di esecuzione devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; non avendo il Ministero provato l'avvenuto adempimento, permane l'obbligo di eseguire il giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione o il pagamento di una somma.
  • Quando l'amministrazione non contesta specificamente il titolo giudiziale e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, applicando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente e attribuendogli il potere di delega nei limiti indicati dal provvedimento.
  • Il commissario ad acta scelto tra i dirigenti dell'amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne al pagamento di somme diverse da quelle oggetto dei giudizi previsti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.