Sentenza n. 265/2026 - Firenze, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato all’istanza, presentata dal ricorrente in data 30/04/2025, con la quale si intimava alla A.C. di adottare le decisioni di sua competenza al fine di procedere al ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla ordinanza di demolizione notificata al Sig. Claudio Lari in data 28/06/2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza del 30 aprile 2025 diretta a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi in conformità a un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Massarosa sulla diffida del 30 aprile 2025, con cui sollecitava l’adozione delle decisioni necessarie a dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione notificata nel 2020. Il Comune ha dedotto che l’abuso era stato realizzato su area del demanio regionale e che, pertanto, trovava applicazione il regime speciale dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001, anziché quello degli artt. 31 e seguenti. Ha inoltre rappresentato di avere adottato la diffida prevista dall’art. 35 e che, decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine per l’avvio dell’esecuzione d’ufficio, la competenza a completare l’iter era transitata alla Prefettura di Lucca, alla quale erano state trasmesse le informazioni previste dall’art. 212, comma 3, della l.r. Toscana 64/2014.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha valorizzato la disciplina speciale applicabile agli abusi realizzati su area del demanio regionale: l’art. 35 del d.P.R. 380/2001, e non gli artt. 31 e seguenti, impone una specifica sequenza procedimentale. Il Comune aveva adottato la diffida prevista da tale disposizione e, decorso il termine di 180 giorni, la competenza a completare l’iter era passata alla Prefettura di Lucca. Poiché il Comune aveva quindi esercitato le proprie competenze e trasmesso alla Prefettura le informazioni necessarie, non sussisteva il lamentato silenzio-inadempimento. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Per gli abusi edilizi realizzati su area del demanio regionale si applica il regime sanzionatorio speciale previsto da tale disposizione, anziché quello ordinario degli artt. 31 e seguenti; il Comune deve adottare la relativa diffida e, decorso il termine previsto, la competenza a completare l’iter passa alla Prefettura.
artt. 31 ss. d.P.R. 380/2001
Il regime ordinario sanzionatorio degli abusi edilizi non è quello applicabile agli abusi realizzati su area del demanio regionale, disciplinati dall’art. 35.
art. 212, comma 3, l.r. Toscana 64/2014
La disposizione è richiamata quale base dell’obbligo di trasmissione alla Prefettura delle informazioni necessarie dopo il passaggio di competenza.
Massime di principio
- Per gli abusi edilizi realizzati su aree appartenenti al demanio regionale trova applicazione il regime sanzionatorio speciale dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001, anziché la disciplina ordinaria degli artt. 31 e seguenti del medesimo decreto.
- Quando il Comune adotta la diffida prevista dall’art. 35 del d.P.R. 380/2001 e, decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza del termine per l’avvio dell’esecuzione d’ufficio, trasmette alla Prefettura le informazioni prescritte dalla normativa regionale, non è configurabile un silenzio-inadempimento comunale, poiché la competenza a completare l’iter sanzionatorio è passata all’autorità prefettizia.
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