Cassazione Civile, Ordinanza n. 32365/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un lavoratore al pagamento dell'indennità di uscita dal turno (IUT) prevista dall'art. 26 del CCNL Energia e Petrolio per il periodo luglio-novembre 2016. La società datrice di lavoro aveva sostenuto che la base di calcolo della IUT non dovesse includere alcune "indennità speciali", in particolare l'indennità forfettaria di spostamento, perché gli accordi collettivi aziendali richiamati le escludevano dalla retribuzione e dalla base di altri istituti, come il TFR. Inoltre contestava che, ai fini della durata utile per la IUT, dovessero computarsi i periodi di lavoro svolti presso società estere del gruppo, diverse dalla società ricorrente. I motivi di ricorso denunciavano: (1) falsa applicazione delle norme collettive e degli artt. 1362 e 1364 c.c. per avere incluso nella base di calcolo voci che gli accordi escludevano; (2) violazione degli accordi collettivi aziendali e dell'art. 1322 c.c., per non aver riconosciuto portata derogatoria della disciplina integrativa rispetto al CCNL; (3) e (4) violazione degli artt. 26 e 42-bis del CCNL e dell'art. 1362 c.c. in punto di anzianità di servizio utile, lamentando l'inclusione di periodi lavorati presso datori stranieri del gruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato l'art. 26 del CCNL come norma speciale che, per il calcolo della IUT, valorizza tutti i compensi percepiti per il lavoro in turno, senza limitarsi alle sole voci strettamente retributive; pertanto potevano essere inclusi anche importi indennitari collegati alla turnazione, come l'indennità di spostamento, nonostante la clausola generale che li escludeva dalla retribuzione e dal TFR. La Suprema Corte ha anche escluso che la disciplina integrativa aziendale avesse portata derogatoria rispetto al CCNL, richiamando il principio secondo cui il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello va ricostruito secondo l'effettiva volontà delle parti e non secondo un rigido criterio di gerarchia. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava su una ratio decidendi autonoma e non adeguatamente censurata: la continuità dell'anzianità aziendale e di gruppo era stata dedotta dal lavoratore, non contestata dalla società, trovava riscontro nei cedolini paga e nella gestione amministrativa del rapporto da parte della società, ed era coerente con la prassi aziendale poi formalizzata dal CCNL 2019. La ricorrente, invece, si era limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti senza colpire tale ratio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 26 CCNL Energia e Petrolio
È norma speciale per l'indennità di uscita dal turno; la base di calcolo comprende i compensi percepiti per il lavoro in turno, anche se di natura indennitaria e non strettamente retributiva, purché correlati alla turnazione.
art. 14 Accordo Sindacale Nazionale Eni 30 settembre 2008
"L’indennità di spostamento non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del TFR"
La clausola vale in generale per altri istituti, ma non impedisce, per la IUT, l'applicazione della disciplina speciale dell'art. 26 del CCNL.
Accordo collettivo nazionale Eni 18 marzo 2003
Richiamato dalla ricorrente come fonte negoziale da interpretare in coordinamento con gli altri accordi, ma ritenuto non idoneo a escludere le voci correlate alla turnazione dalla base della IUT.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto collettivo deve ricercare la comune intenzione delle parti secondo canoni letterali, logici, teleologici e sistematici.
art. 1363 c.c.
Il significato della clausola va desunto dal coordinamento complessivo delle disposizioni aventi attinenza alla materia in contesa.
art. 1364 c.c.
Non può essere usato per restringere il senso della previsione quando il testo e la finalità dell'istituto impongono una lettura più ampia.
art. 1367 c.c.
La regola di conservazione del contratto non impedisce di escludere l'efficacia di una clausola generale rispetto a una disciplina speciale più puntuale.
art. 1322 c.c.
La disciplina negoziale integrativa di ambito aziendale/nazionale non assume automaticamente portata derogatoria rispetto al CCNL; rileva la volontà effettiva delle parti sociali.
art. 42-bis CCNL Energia 19 settembre 2019
"ai lavoratori assegnati all'estero sarà riconosciuta l'anzianità di servizio pari alla durata del periodo di svolgimento dell'attività all'estero, anche se collocati in aspettativa temporanea per l'estero, quale trattamento di miglior favore"
È stato valorizzato come conferma formale di una prassi aziendale già operante da tempo sul riconoscimento dell'anzianità per il lavoro all'estero.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con riserva della motivazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole collettive il giudice deve ricercare la comune volontà delle parti coordinando dato letterale, sistema complessivo, finalità dell'istituto e comportamento delle parti, senza arrestarsi a letture isolatamente letterali.
- Quando una clausola collettiva è speciale e disciplina in modo puntuale un istituto, essa può derogare a una previsione generale di carattere diverso; la qualificazione della voce come retributiva in senso stretto non è decisiva se il testo valorizza invece il nesso con la prestazione lavorativa specifica.
- Ai fini della base di calcolo di un'indennità collegata al lavoro in turno, vanno incluse tutte le somme corrisposte in ragione della turnazione, anche se denominate indennità o maggiorazioni e anche se escluse dalla retribuzione generale per altri istituti.
- Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non si risolve con un criterio astratto di gerarchia, ma attraverso l'accertamento della volontà effettiva delle parti sociali e il coordinamento delle fonti collettive.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale fattuale o una diversa interpretazione di merito: il ricorrente deve censurare specificamente la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
- La mancata contestazione di fatti allegati dalla controparte e il loro riscontro nella documentazione di paga possono costituire base sufficiente per riconoscere prassi aziendali rilevanti ai fini del rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32230/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32241/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32245/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →