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Ordinanza

Ordinanza n. 3349/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del .3.2026 (rep.-OMISSIS-), notificata il 23.03.2026, di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, commi 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020, per l’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202605225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha disposto la sospensione dell'efficacia del diniego. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e ha quindi fissato per la discussione l'udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale notificata il 23 marzo 2026, con la quale era stata respinta la domanda di assegnazione in regolarizzazione relativa a un alloggio sito in Roma, proposta ai sensi dell'art. 22, commi 140 e seguenti, della legge regionale Lazio n. 1/2020. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140 e seguenti, l.r. Lazio n. 1/2020

    Costituisce la base normativa della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, ma l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; il giudice, anziché concedere la sospensione, ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione del merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e definire la tutela interinale mediante la rapida trattazione della causa nel merito.
  • La decisione sulla domanda cautelare che si limiti a ritenere sufficiente la sollecita definizione del giudizio di merito non anticipa la valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta contestualmente alla fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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