Cassazione Penale, Sentenza n. 11963/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cappellano Bruno ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 (spaccio/detenzione di stupefacenti). Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, censurava: (1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza della colpevolezza; (2) inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali (artt. 192, 273 e 274 c.p.p.) sulla valutazione della prova; (3) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., per carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello che si integrano a formare un unico corpo argomentativo) e che il ricorrente non si sia confrontato puntualmente con le motivazioni congiunte dei due giudici di merito. Sul travisamento della prova la Corte ha ricordato che, in caso di doppia conforme, la censura in cassazione è ammessa solo se il travisamento era stato dedotto in appello o è di macroscopica e manifesta evidenza; nel caso di specie il ricorrente non aveva sollevato tale censura in appello, per cui la deduzione è tardiva e inammissibile. Inoltre la Corte ha negato la possibilità di aggirare i limiti di ammissibilità richiamando l'art. 192 c.p.p. o gli artt. 273 e 274 c.p.p., ribadendo che le doglianze sulla valutazione della prova sono soggette ai limiti dell'art. 606 c.p.p.. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Restano confermate le conseguenze della sentenza di merito: condanna a 4 anni di reclusione, multa di euro 17.215,00, confisca e distruzione dello stupefacente.
Norme richiamate
art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90
Norma sostanziale incriminatrice utilizzata per la condanna (detenzione/spaccio di stupefacenti); la Corte ha confermato l'accertamento di responsabilità basato sulla valutazione probatoria svolta in primo e secondo grado.
art. 240 cod. pen.
Disposizione richiamata in relazione al provvedimento di confisca disposto dal Tribunale e confermato in appello; la Cassazione ne ha dato esecuzione confermando la statuizione di merito.
art. 192 c.p.p.
Norma sulle regole di valutazione della prova; la Corte ha precisato che le doglianze sulla valutazione della prova non possono essere usate per eludere i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall'art. 606 c.p.p., salvo i casi di nullità o vizi rilevanti previsti dalla legge.
artt. 273 e 274 c.p.p.
Norme relative alla utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni investigative; richiamate dal ricorrente ma ritenute inconferenti rispetto al controllo di merito che non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza.
art. 111 comma 6 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo sia stato assolto, in quanto il complesso motivazionale dei due gradi di giudizio è adeguato e coerente.
art. 606 c.p.p. comma 3
Norma che limita l'oggetto del controllo di legittimità in cassazione; la Corte ha invocato il divieto di dedurre per la prima volta in cassazione un travisamento della prova o l'utilizzazione di elementi non valutati in appello, qualora non siano stati chiamati in sede di gravame.
art. 616 c.p.p.
Disposizione che regola la condanna alle spese del procedimento in cassazione; applicata nel decidere che il ricorrente deve sostenere le spese e versare una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Richiamato come norma procedurale in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero depositate nel processo di cassazione; la Corte ha preso atto delle conclusioni per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (conferma integrata tra primo e secondo grado) il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione congiunta: non basta censurare genericamente la motivazione del tribunale o della corte d'appello.
- Il motivo fondato sul travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo se il travisamento è stato dedotto in appello o è di macroscopica e manifesta evidenza tale da risultare incontrovertibile; non è possibile introdurlo per la prima volta in cassazione.
- Le doglianze riguardanti la valutazione della prova (richiami all'art. 192 c.p.p. o ad altre norme sulla valutazione delle dichiarazioni) sono soggette ai limiti di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p. e non possono essere usate per aggirare tali limiti se non quando ricorra un vizio previsto a pena di nullità.
- La Corte di Cassazione non svolge un controllo di merito libero sulla valutazione del fatto: interviene solo nei casi tassativi previsti dalla legge e dalla sua giurisprudenza (vizi di diritto, travisamenti macroscopici, violazioni procedurali rilevanti).
- Chi impugna in cassazione deve quindi curare che le doglianze più rilevanti vengano tempestivamente e specificamente sollevate in appello, pena l'inammissibilità delle stesse in sede di legittimità.
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