Cassazione Penale, Sentenza n. 12084/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva disposto sequestri preventivi: (i) sui beni conferiti nel trust denominato "The MC family trust number 1" fino a €52.275.751,13 (capo c.2) e su un immobile acquistato il 24/6/2020 attribuito alla Eleonora Immobiliare s.p.a. per €1.900.000 (capo c.3); (ii) su somme fino a €1.091.077,34 in relazione al capo A. I motivi sviluppati in quattro censure erano: 1) illegittimità del mantenimento del sequestro in relazione ai capi c.2 e c.3 nonostante l'integrale pagamento del debito tributario, con richiamo dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000; 2) errata determinazione del "profitto confiscabile" come valore dei beni sottratti anziché confronto con l'ammontare del debito, con conseguente sproporzione; 3) profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto UE del criterio adottato per la determinazione del profitto; 4) vizio di motivazione e insufficiente istruttoria circa l'accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. n.600/1973 utilizzato per il capo A (omessa dichiarazione), con mancata risposta alle specifiche deduzioni difensive circa la legittimità e la correttezza dell'accertamento presuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi. In particolare: (i) ha annullato senza rinvio l'ordinanza quanto ai sequestri disposti in relazione ai capi c.2 e c.3 (beni nel trust "The MC family trust number 1" e immobile attribuito alla Eleonora Immobiliare s.p.a.), ordinando la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, ritenendo che l'integrale estinzione del debito tributario rende venuta meno la strumentalità del sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000; (ii) ha annullato con rinvio l'ordinanza in relazione al sequestro disposto sul capo A (omessa dichiarazione redditi prodotti in Italia), perché il Tribunale di Brescia non ha adeguatamente motivato e non ha esaminato le specifiche doglianze relative alla legittimità e ai presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39 D.P.R. n.600/1973, rendendo necessario il riesame in grado di merito. I motivi relativi al criterio di determinazione del profitto (2 e 3) sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Norme richiamate
d.lgs. n.74/2000, art. 11
Articolo relativo al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la Corte richiama che il profitto confiscabile è collegato ai beni idonei a fungere da garanzia per l'erario e va individuato nel valore di tali beni, ma l'applicabilità della confisca è comunque subordinata alle previsioni dell'art. 12-bis quando il debito è estinto.
d.lgs. n.74/2000, art. 12-bis
La disposizione esclude la confiscabilità del profitto nella parte in cui il contribuente adempie il debito tributario; la Corte afferma che tale disciplina si applica anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il reato di sottrazione fraudolenta: l'estinzione del debito rende priva di oggetto la misura cautelare reale.
D.P.R. n.600/1973, art. 39, comma 1
L'accertamento induttivo della Guardia di Finanza può assumere valenza indiziaria anche in sede penale, ma il giudice cautelare è tenuto a motivare specificamente sulla legittimità e sui presupposti dell'accertamento ex art. 39 quando ciò incide sulla sussistenza del fumus commissi delicti.
d.lgs. n.74/2000, art. 5
Riferito al reato di omessa dichiarazione (capo A): la Corte ha ritenuto che l'elemento oggettivo e la determinazione dell'imposta, quando fondati su accertamenti induttivi, richiedono una motivazione puntuale da parte del giudice cautelare; l'omessa risposta alle doglianze difensive legittima l'annullamento con rinvio.
Costituzione (artt. 3, 25, 27) e Carta dei diritti fondamentali UE (artt. 17, 49)
Richiamate dai ricorrenti in ordine a profili di proporzionalità e diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che, per il caso concreto, l'accoglimento del primo motivo rende irrilevanti per il decisum le questioni costituzionali e di compatibilità europea sollevate sui criteri applicati.
Massime di principio
- L'estinzione integrale del debito tributario rende privo di giustificazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del "profitto" per reati tributari: l'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 si applica anche a tali misure cautelari e impone la restituzione dei beni sequestrati quando il debito è stato adempiuto.
- Il "profitto confiscabile" per il reato di sottrazione fraudolenta va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'erario, ma la sua concreta ablazione è condizionata alla persistenza del debito; non è quindi possibile disporre misure ablative che risultino sproporzionate rispetto all'effettiva esigenza di recupero tributario.
- Quando l'accertamento dell'imposta si fonda su strumenti induttivi/presuntivi (ex art. 39 D.P.R. n.600/1973), il giudice penale — anche in sede cautelare — deve motivare specificamente sulla legittimità e sui presupposti di quell'accertamento e rispondere alle deduzioni difensive: la mera affermazione del principio non è sufficiente.
- Le questioni di carattere costituzionale o di compatibilità europea circa la determinazione del profitto possono essere assorbite se il ricorso dei difensori ottiene accoglimento su questioni di fatto o di diritto più strettamente decisive (es. estinzione del debito); ciò non esclude però la possibilità di sollevare tali profili in altri casi ove essi siano decisivi.
- In fase di rinvio dopo annullamento per Cassazione il giudice che decide non può ampliare arbitrariamente il thema decidendum: dopo aver rimosso il vizio indicato dalla Corte di legittimità deve comunque verificare eventuali fatti sopravvenuti rilevanti per la sussistenza delle condizioni cautelari (es. pagamento del debito).
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