Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21434/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gremito impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur dichiarando estinti per prescrizione alcuni capi, aveva confermato la condanna per appropriazione di 1529 buoni pasto (importo complessivo 7.950,20 euro) ai sensi degli artt. 81 e 314 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) omissione di motivazione perché la Corte non si era pronunciata sulla doglianza di nullità degli atti per violazione dell'ordine di assunzione delle prove (art. 496 c.p.p.), atteso che un teste della difesa era stato escusso prima della fine dell'esame dei testi d'accusa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., nonostante il comportamento processuale dell'imputato e il limitato disvalore del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza aspecifica e manifestamente infondata: il teste contestato era già stato inserito nella lista dell'accusa ed escusso, le domande difensive erano state possibili in sede di esame diretto, e la presunta violazione dell'ordine di assunzione delle prove non integra di per sé una nullità rilevante; inoltre eventuali nullità non eccepite tempestivamente risultano sanate ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p. Sul secondo motivo ha dichiarato manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la valutazione discrezionale della Corte di merito che ha valorizzato la gravità oggettiva dell'appropriazione e la negatività della personalità dell'imputato (parametri rilevanti ex art. 133 c.p. applicato anche ai fini dell'art. 62-bis). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; applicata per definire la partecipazione dell'imputato all'azione criminoso complessiva

  • art. 314 cod. pen.

    Delitto di peculato; norma sostanziale applicata per l'appropriazione dei buoni pasto da parte di un pubblico ufficiale/funcionario

  • art. 496 cod. proc. pen.

    Regola sull'ordine di assunzione delle prove dichiarative; la Corte rileva che la sua violazione non comporta automaticamente nullità e richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Sanzione della convalida per le nullità non tempestivamente eccepite in dibattimento; utilizzata per affermare che eventuali nullità non sollevate sono state sanate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, valutabile in Cassazione solo in presenza di motivazione illogica o manifesta travisamento

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il giudizio di proporzionalità della pena; richiamato come parametro per valutare la gravità del fatto e la personalità del reo ai fini delle attenuanti

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. l. 176/2020) e successive proroghe

    Norme emergenziali che hanno disciplinato le modalità dell'udienza (es. trattazione in camera di consiglio con modalità telematiche); richiamate per motivare la modalità del procedimento

Massime di principio

  • La mera violazione dell'ordine formale di assunzione delle prove (art. 496 c.p.p.) non comporta automaticamente la nullità degli atti: occorre dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa
  • Nullità processuali non tempestivamente eccepite in dibattimento possono essere ritenute sanate ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; chi invoca la nullità deve dimostrare di averla eccepita tempestivamente per evitarne la convalida
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è valutazione di merito di carattere discrezionale: la Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della personalità e della gravità salvo vizi di motivazione, illogicità o travisamento
  • Per essere ammissibile in Cassazione una doglianza deve essere specifica e dimostrare la rilevanza giuridica del vizio; censure generiche e non circostanziate sono dichiarate inammissibili
  • Nel giudizio di legittimità la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito, non il risultato valutativo raggiunto quando questo è fondato su elementi congrui (es. numero rilevante di beni sottratti, ruolo pubblico dell'imputato)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.