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Sentenza

Sentenza del 05/08/2021 n. 22310 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha notificato a N.S. un avviso di accertamento IRPEF per il 2003 fondato sull'avviso emesso alla società a ristretta base azionaria Fxxxx Immobiliare s.r.l. (di cui N.S. era socia). La controversia verteva sulla decadenza dei termini di accertamento, sulla nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'atto presupposto (l'avviso emesso alla società), sull'inesistenza o vizio della notifica a carico della società (effettuata a persona priva di poteri e/o dopo la cancellazione/trasferimento all'estero), e sull'operatività della presunzione di distribuzione degli utili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (cassando la sentenza di appello) e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la mancata allegazione all'avviso del documento presupposto non determini automaticamente nullità quando il contribuente abbia avuto concretamente la possibilità di conoscere le ragioni dell'accertamento (principio della motivazione per relationem e possibilità di consultazione dei documenti sociali da parte del socio). Per quanto riguarda il raddoppio dei termini di accertamento, la Corte ha ribadito che esso opera allorché sussistano, astrattamente, indizi di reato che impongano l'obbligo di denuncia; il giudice tributario può verificare i presupposti dell'obbligo di denuncia ma non l'effettiva esistenza del reato. Il ricorso incidentale della contribuente è stato respinto.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti tributari; può essere assolto per relationem con riferimento ad altri atti solo se questi sono allegati o il contenuto essenziale è riprodotto così da permettere al contribuente di conoscere le ragioni dell'atto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 artt. 39, 41, 42, 43, 60

    Norme sull'accertamento e sulla motivazione: art.43 comma 3 (raddoppio termini in presenza di reato perseguibile d'ufficio); art.42/art.41 e correlati riguardano obbligo di motivazione e allegazione degli atti presupposti; art.60 lett. e) disciplina le modalità di notifica (irreperibilità). La Corte evidenzia che il raddoppio opera per la sussistenza astratta dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non per l'accertamento giudiziale del reato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 57 comma 3

    Richiamato per analogia sul raddoppio dei termini IVA: principio che il raddoppio è collegato agli indizi di reato che impongono denuncia penale.

  • Codice Civile art. 2261

    Riconosce al socio poteri di consultazione della documentazione sociale; fonda la possibilità di ritenere che il socio possa accedere agli atti richiami nell'avviso e dunque conoscere le ragioni dell'accertamento per relationem.

  • Codice Civile art. 2476 comma 2

    Estensione ai soci di società di capitali a ristretta base sociale dei poteri di controllo/consultazione che giustificano l'applicabilità del principio della consultazione dei documenti sociali.

  • Codice di Procedura Penale art. 331

    Individua l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio; la sussistenza astratta di un reato perseguibile d'ufficio giustifica il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Codice di Procedura Civile art. 112

    Principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; richiamato nel ricorso incidentale ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito si siano attenuti ai criteri di decisione e che la censura fosse infondata.

  • Codice di Procedura Civile art. 366-bis

    Norma sulla formulazione del quesito di diritto per ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato la non piena applicabilità ratione temporis per alcuni atti, richiamando la giurisprudenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 comma 1 quater

    Richieste contributo unificato: la Corte ha dato atto degli adempimenti procedurali relativi al contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto per relationem, ma l'atto presupposto deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve risultare dall'atto impugnato, a meno che il contribuente (es. socio) abbia concretamente la possibilità di conoscere i documenti sociali richiamati.
  • Il socio di società di persone o di capitali a ristretta base può essere ritenuto in grado di consultare gli atti sociali (art.2261 e 2476 c.c.), quindi la mancata allegazione dell'avviso societario può non comportare nullità se il socio ha avuto effettiva conoscenza delle ragioni dell'accertamento.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento (art.43 DPR 600/1973) opera quando sussistono, anche solo astrattamente, indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia: il giudice tributario può sindacare i presupposti dell'obbligo di denuncia ma non accertare nel merito l'esistenza del reato.
  • La notificazione all'ente societario va verificata con attenzione: la cancellazione o trasferimento all'estero della società può compromettere la regolarità della notifica e la legittimazione passiva, per cui è necessario controllare visure, poteri di rappresentanza e modalità di notifica.
  • In sede di giudizio di cassazione, un motivo che riguarda la carenza della motivazione per mancata allegazione può determinare la cassazione con rinvio; pertanto nelle difese è importante documentare la conoscibilità concreta dell'atto presupposto o produrre l'atto stesso.

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