Sentenza n. 7180/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - nota, prot. m_dg.DGMC.21/11/2024.0080742.U della Direzione Generale del personale delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito D.G.M.C.), trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 9.12.2024, con cui sono state comunicate le assegnazioni delle sedi di servizio, nella parte in cui la dott.ssa Militano non veniva assegnata ad alcuna sede venendo indicato con riferimento al nominativo della medesima “Sedi richieste non più disponibili” e, nella parte in cui, le assegnazioni venivano disposte in favore di idonei “vincitori” classificatisi in posizione successiva alla ricorrente nella graduatoria finale, oggetto di scorrimento, ceduta da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.), come adottata all’esito del Concorso pubblico per esami a n. 104 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 ottobre 2022; - il provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui la dott.ssa Militano è stata esclusa dall’assegnazione della sede di servizio e dalla procedura di assunzione, avviata dal D.G.M.C.; - i provvedimenti di assegnazione disposti in favore degli idonei vincitori classificatisi in graduatoria in posizione successiva alla dott.ssa Militano e degli eventuali contratti di lavoro individuali sottoscritti all’esito della procedura di assegnazione e assunzione de qua, di data e estremi sconosciuti; - le note prot. m_dg.DGMC.15/03/2024.0019163.U, prot. m_dg.DGMC.06/11/2024.0076323.U e prot. m_dg.DPGM. 08.11.2.24.0076852.U del D.G.M.C., gli ulteriori atti e provvedimenti di data ed estremi sconosciuti, nella parte in cui non richiamano i criteri prestabiliti per lo scorrimento della graduatoria (oggetto di cessione) per la conseguente assunzione e non prevedono la possibilità, in caso di non più disponibilità delle sedi preferite, ovvero, di rinuncia all’assegnazione da parte di altri idonei “vincitori” e, o, vincitori, di esprimere nuovamente la propria scelta sulle sedi indicate come ancora disponibili nell’ordine della graduatoria stessa; - la nota prot. m_dg.GDAP.08/10/2024.0417568.U, dell’Ufficio Concorsi e Previdenza della Direzione Generale del Personale del D.A.P., nella parte in cui, nel comunicare il consenso all’utilizzo della graduatoria da parte del D.G.M.C., non venivano indicati, o richiamati, i criteri prestabiliti per l’utilizzo della graduatoria de qua mediante scorrimento ai fini della successiva assegnazione; - la nota prot. m_dg.DGMC.10/01/2025.0002062.U, dell’Ufficio III della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile, a firma del Direttore Generale dott. Alessandro Buccino Grimaldi, con cui, in riscontro all’istanza di accesso del 17.12.2024, veniva negato l’accesso ai dati dei controinteressati - ritenendo “sono dati personali che non possono essere forniti da questo ufficio” - e all’ulteriore documentazione chiesta, nonché, rigettata la richiesta di assegnazione e assunzione della dott.ssa Militano Maria Letizia; - la nota prot. m_dg.GDAP.23/01/2025.0030628.U dell’Ufficio V – Concorsi e previdenza della Direzione Generale del Personale del D.A.P. con cui, in riscontro all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente, veniva trasmessa la “nota GDAP-08/10/2024.0417568 (all.2) con la quale questo Dipartimento ha comunicato il consenso all’utilizzo della stessa, trasmettendo l’elenco degli idonei disponibili, comprensivo dei relativi dati e recapiti” nella parte in cui non venivano trasmessi i “dati e recapiti” dei controinteressati e non veniva trasmessa la graduatoria; - la nota prot. m_dg.GDAP.29/01/2025.0040289.U dell’Ufficio V – Concorsi e previdenza della Direzione Generale del Personale del D.A.P. con cui, in parziale evasione dell’Atto stragiudiziale di diffida inoltrato il 24.01.2025, veniva trasmessa esclusivamente la graduatoria de qua e rifiutata la trasmissione dell’ulteriore documentazione chiesta; - ove occorrer possa, il Bando di Concorso pubblico per esami a n. 104 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 ottobre 2022; - ogni altro atto o provvedimento, anche non noto, pregresso, preordinato, connesso e consequenziale, e comunque lesivo della posizione giuridico soggettiva della ricorrente, relativo ai provvedimenti impugnati; - nonché, accertare e dichiarare il diritto, ovvero, l’interesse legittimo della ricorrente ad essere assegnata alla prima sede di servizio, nell’ordine della graduatoria e delle preferenze manifestate, come disponibili alla data di trasmissione delle preferenze stesse, ovvero, a venire lei consentito di esprimere una diversa opzione in ordine alle sedi di servizio disponibili al momento dell’assegnazione disposta nei confronti del vincitore antecedente ad ella in graduatoria (627^), che le permetta di essere assunta dall’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di assegnazione delle sedi di servizio nell'ambito dello scorrimento della graduatoria concorsuale, nella parte in cui la ricorrente non era assegnata ad alcuna sede, nonché i successivi atti di diniego dell’assunzione e di parziale diniego dell’accesso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al 628° posto nella graduatoria del concorso per funzionari della professionalità giuridico-pedagogica del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aveva indicato dieci sedi tra quelle rese disponibili dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità nell’ambito della cessione e dello scorrimento della graduatoria. All’esito della procedura non era stata assegnata ad alcuna sede, con l’indicazione che quelle richieste non erano più disponibili. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di assegnazione delle sedi secondo l’ordine della graduatoria, del bando, degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 22 ss. l. 241/1990, nonché l’omessa predeterminazione dei criteri per lo scorrimento e l’assunzione degli idonei e l’eccesso di potere per violazione di trasparenza, imparzialità e buon andamento. In secondo luogo ha contestato la violazione del medesimo principio, del bando e dell’art. 21 l. 104/1992, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe assegnato sedi a candidati collocati in posizione successiva senza consentirle, una volta divenute indisponibili le sedi indicate, di formulare una nuova scelta tra quelle ancora disponibili. Ha inoltre impugnato i dinieghi o le parziali evasioni delle istanze di accesso, lamentando la mancata trasmissione dei dati dei controinteressati e della documentazione relativa alla procedura.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 3, comma 61, l. 350/2003, secondo cui una pubblica amministrazione può utilizzare la graduatoria di un concorso approvata da altra amministrazione previo accordo. Nel caso concreto risultavano documentati sia la richiesta di cessione della graduatoria sia il consenso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con trasmissione dell’elenco degli idonei. Il giudice ha affermato che l’amministrazione beneficiaria deve scorrere la graduatoria secondo l’ordine progressivo, senza poter rivalutare l’ordine dei candidati o le preferenze espresse e senza dover elaborare nuovi criteri di formazione della graduatoria. L’assegnazione delle sedi deve tuttavia tenere conto degli eventuali titoli di precedenza posseduti dai candidati. La mancata assegnazione alla ricorrente è stata quindi ritenuta legittima, poiché le sedi da lei indicate erano state assegnate a candidati collocati prima di lei oppure a candidati successivi muniti di titolo di precedenza ex art. 21 l. 104/1992. In particolare, una candidata collocata al 661° posto aveva ottenuto una delle sedi indicate dalla ricorrente in ragione del diritto di priorità nella scelta previsto dall’art. 21 l. 104/1992. La documentazione prodotta dall’Amministrazione e una nota del Direttore generale attestavano la sussistenza del titolo di precedenza; non essendo stata formulata una specifica e tempestiva contestazione di tali documenti, il Collegio ha ritenuto precluso ogni ulteriore sindacato sulla correttezza della valutazione amministrativa. Anche il secondo motivo è stato pertanto respinto. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 61, l. 350/2003
le amministrazioni pubbliche (…), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate
L’amministrazione che beneficia della graduatoria ceduta deve utilizzarla mediante scorrimento progressivo, senza riformulare la graduatoria o rivalutare l’ordine di collocazione dei candidati; deve tenere conto dei titoli preferenziali ai fini dell’assegnazione delle sedi.
art. 21 l. 104/1992
Il titolo di precedenza nella scelta della sede può prevalere sull’ordine meramente numerico della graduatoria, consentendo l’assegnazione di una sede a un candidato collocato in posizione successiva.
art. 3 del bando di concorso
Non individuabile dal testo: il provvedimento richiama gli artt. 2 e 9 del bando, ma non attribuisce uno specifico numero all’articolo relativo alla disciplina complessiva della procedura.
art. 9 del bando di concorso
A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria sono applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente. 5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992.
L’assegnazione della sede segue l’ordine della graduatoria, salvo la priorità prevista dall’art. 21 l. 104/1992.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione utilizza, previo accordo, una graduatoria concorsuale approvata da altra amministrazione, deve procedere allo scorrimento secondo l’ordine progressivo risultante dalla graduatoria ceduta e non può modificarne l’ordine o rivalutare autonomamente le posizioni dei candidati.
- L’amministrazione beneficiaria di una graduatoria ceduta non deve predisporre nuovi criteri di formazione della graduatoria, poiché la graduatoria ricevuta conserva il proprio ordine e i titoli preferenziali già rilevanti secondo la normativa applicabile.
- Nell’assegnazione delle sedi concorsuali l’ordine della graduatoria deve essere coordinato con i titoli di precedenza previsti dalla legge: un candidato collocato in posizione successiva può essere assegnatario di una sede indicata da un candidato collocato prima, se dispone di un valido titolo di priorità nella scelta della sede ai sensi dell’art. 21 l. 104/1992.
- La contestazione della documentazione amministrativa prodotta per dimostrare la sussistenza di un titolo di precedenza deve essere specifica e tempestiva; in mancanza, il giudice può ritenere precluso il sindacato sulla correttezza della relativa valutazione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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