Cassazione Civile, Sentenza n. 21780/2020 del 09/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ufficio di Pesaro, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza del 25.1.2006, notificò a Nuovo Mondo s.r.l. due avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni per gli anni 2001 e 2002, contestando l'emissione e l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e chiedendo la restituzione dell'IVA indebitamente rimborsata o compensata, oltre sanzioni e interessi. La società impugnò gli atti: la C.T.P. di Pesaro annullò gli avvisi con sentenze del 15.1.2007 e 5.2.2007; la C.T.R. delle Marche, con sentenza del 15.6.2011, respinse gli appelli dell'Agenzia confermando le decisioni di primo grado. L'Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione; la società resistette e presentò ricorso incidentale.
La decisione
Prima dell'esame dei motivi di ricorso, la società resistete depositò il 19.11.2019 la documentazione comprovante l'adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria (proposta il 21.5.2019 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018) e la comunicazione dell'Amministrazione sull'avvenuta regolarità della definizione, con il pagamento della prima rata. La Corte di cassazione ha pertanto preso atto della definizione della lite e, rilevando la cessazione della materia del contendere, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Sentenza pronunciata il 27.11.2019.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018
Disciplina la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie; il deposito della documentazione e l'avvenuto pagamento (almeno della prima rata) possono determinare la regolarità della definizione e la cessazione della materia del contendere.
d.lgs. n. 546 del 1992
art. 46, comma 1 e comma 3
L'art. 46 stabilisce che, quando viene a cessare la materia del contendere, il giudizio deve essere estinto; il comma 3 dispone che le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata (ex art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018) produce l'estinzione del giudizio tributario quando il ricorrente/proponente fornisce la documentazione richiesta e risulta adempiuto quanto necessario (es. pagamento della prima rata) e l'Amministrazione comunica la regolarità della definizione.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere non entra nel merito delle questioni di diritto o di fatto: è una causa di estinzione processuale e non un accoglimento o rigetto della pretesa tributaria.
- In presenza di una definizione regolarmente accolta e documentata, la Corte di Cassazione dichiara il giudizio estinto senza esaminare i motivi di merito del ricorso principale o incidentale.
- Le spese processuali, in caso di estinzione per definizione agevolata, restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 46, comma 3 d.lgs. 546/1992): occorre valutare chi ha anticipato le spese per individuare l'onere definitivo.
- Prima di contare sull'effetto estintivo, è essenziale assicurarsi della completa regolarità formale della definizione (comunicazioni dell'Amministrazione, ricevute di pagamento) perché l'assenza di tali elementi può impedire l'estinzione.
- L'adesione alla definizione agevolata durante il processo di cassazione rende inammissibili o irrilevanti gli ulteriori motivi di ricorso, dal momento che la controversia viene meno per causa sopravvenuta.
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