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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9388/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli (marzo 2022) per motivi distinti: 1) Francesco D'Auria: violazione e erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p. per competenza territoriale (eccezione di incompetenza per connessione), contestazione della mancata tempestività dell'eccezione e del principio di "vis attractiva"; censura dell'applicazione della recidiva reiterata (art. 99 c.4) senza adeguata valutazione del decorso temporale e del reinserimento sociale; e vizi logici nella negazione delle circostanze attenuanti generiche. 2) Domenico Marasca: contestazione della valutazione probatoria delle intercettazioni e dei messaggi (art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione); censura per applicazione della recidiva reiterata e degli aumenti di pena senza adeguata motivazione e senza che tutte le precedenti condanne fossero irrevocabili al momento del fatto (art. 99 e connessi); deduzione di illegittimità dell'aumento di pena ex art. 99, comma 2 e art. 81. 3) Mario Ordinanza: nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa a seguito di omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (irregolarità nella comunicazione della nomina del difensore) e vizio di motivazione nella affermazione di responsabilità fondata su mere congetture.

La decisione

Decisioni della Corte di legittimità: 1) D'Auria Francesco: il ricorso è stato dichiarato inammissibile/manifestamente infondato; confermata la decisione di merito sulla responsabilità e sulle valutazioni di recidiva e attenuanti; condanna di D'Auria al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. 2) Marasca Domenico: il ricorso è stato parzialmente accolto: annullata la parte della sentenza relativa alla configurazione della recidiva reiterata (per vizio nel considerare condanne divenute irrevocabili solo successivamente) e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per riesame limitato alla recidiva; resta invece irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale; il riesame dovrà tener conto anche di pronunce successive delle Sezioni Unite. 3) Ordinanza Mario: il ricorso è stato accolto in via principale per la nullità derivante dall'omessa validissima comunicazione della nomina del difensore; annullate senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado nei confronti di Ordinanza e trasmessi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata (ricomposizione della competenza e prosecuzione del procedimento secondo le regole indicate). Complessivamente la Corte ha quindi respinto il ricorso di D'Auria, parzialmente accolto quello di Marasca (solo sul profilo della recidiva) e accolto quello di Ordinanza con annullamento e rinvio al GUP.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma contestuale che qualifica i reati relativi agli stupefacenti; usata per descrivere i capi di imputazione rispetto ai quali sono state pronunciate le condanne.

  • Codice di procedura penale, art. 8

    Rinvio alla determinazione della competenza territoriale: la Corte ha richiamato i termini e le modalità per eccepire l'incompetenza in caso di connessione e ha valutato la tempestività dell'eccezione.

  • Codice di procedura penale, art. 21 (commi 2 e 3)

    Termini di decadenza per l'eccezione di incompetenza nei procedimenti con udienza preliminare: la Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere sollevata prima della conclusione dell'udienza preliminare o al più subito dopo l'accertamento della costituzione in dibattimento.

  • Codice di procedura penale, art. 491

    Richiamato come norma procedurale entro la quale furono sollevate eccezioni dai difensori in dibattimento; la Corte ha valutato se il difensore ricorrente si fosse effettivamente "associato" alle eccezioni degli altri.

  • Codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    Norma relativa alla competenza distrettuale per taluni delitti: la Corte ha precisato che, se il reato distrettuale viene prosciolto, le regole ordinarie di competenza territoriale riprendono vigore e le eccezioni potevano essere sollevate nei termini di legge.

  • Codice penale, art. 99

    Disciplina della recidiva: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per applicare la recidiva reiterata, le condanne pregresse devono essere irrevocabili al momento del nuovo fatto; nel caso di Marasca l'uso di condanne divenute definitive successivamente ai fatti ha determinato l'annullamento parziale.

  • Codice penale, art. 157

    Richiamato in relazione alle norme sul concorso di circostanze e sulla determinazione della pena in presenza di recidiva; contestato nelle doglianze del ricorrente ma valutato insieme all'art. 99.

  • Codice penale, art. 161

    Norma richiamata connessa alle modalità di applicazione degli aumenti di pena in presenza di recidiva; la Corte ha esaminato se la motivazione fosse adeguata.

  • Codice penale, art. 81

    Norma sugli effetti dell'unificazione di pene e sull'aumento per continuazione: contestata da parte dei ricorrenti l'applicazione senza adeguata motivazione, ma la Corte non ha accolto il rilievo nell'ambito esaminato.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena e della valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la valutazione è di merito e non sindacabile in cassazione se non contraddittoria.

  • Codice di procedura penale, art. 96, comma 2

    Regole sulla comunicazione della nomina del difensore: la Corte ha ritenuto valida la comunicazione effettuata mediante raccomandata A/R contenente i riferimenti del procedimento e ha annullato le sentenze di merito per Ordinanza quando la notifica non era stata considerata valida.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3

    Richiamata per il valore probatorio dell'avviso di ricevimento nelle notificazioni a mezzo posta; la Corte ha affermato che l'avviso di ricevimento prova la consegna e non può essere frustrato da requisiti formali aggiuntivi non previsti dalla legge.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 4

    Predisposizioni richieste per le notifiche in materia penale (ad es. indicazione dell'indirizzo mittente): la Corte ha osservato i limiti alle formalità addizionali che non sono imposte dalla legge per la validità della comunicazione della nomina del difensore.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 2 (ultimo periodo)

    Divieto di apporre segni esterni sulle buste che possano rivelare il contenuto degli atti: usato per sottolineare che non è richiesto di indicare il numero del procedimento sull'avviso di ricevimento e che la comunicazione non perde validità per tale motivo.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma sulla irrevocabilità della sentenza: applicata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza di responsabilità nei confronti di Marasca quanto all'accertamento del fatto.

Massime di principio

  • In procedimenti con udienza preliminare, le eccezioni di incompetenza per connessione devono essere sollevate prima della conclusione dell'udienza preliminare o immediatamente dopo l'accertamento della costituzione in dibattimento; la mancata tempestività comporta decadenza.
  • La maggiore competenza distrettuale attratta da reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, non sopravvive automaticamente se quelle imputazioni vengono prosciolte: in tal caso riprendono le regole ordinarie di competenza e le eccezioni possono essere proposte nei termini di legge.
  • Per l'applicazione della recidiva reiterata (art. 99) è necessario che le condanne pregresse siano irrevocabili al momento del nuovo fatto: non è ammissibile basare la recidiva su condanne divenute definitive solo successivamente.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito fondata su elementi di fatto (resipiscenza, distanza temporale, reinserimento sociale, ecc.) e la corte di legittimità sindaca solo la presenza di motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica.
  • Le intercettazioni e le conversazioni vanno valutate unitamente al contesto probatorio (osservazioni, sequestri, attività di Polizia Giudiziaria); una lettura "equivoca" non è automaticamente esimente se il quadro probatorio complessivo è coerente.
  • La comunicazione della nomina del difensore effettuata con raccomandata A/R è idonea a tutelare il diritto di difesa; l'avviso di ricevimento prova la consegna e non può essere invalidato da oneri formali non previsti dalla legge (quali l'obbligo di inserire il numero di procedimento sull'avviso).
  • Se la comunicazione della nomina del difensore è tempestiva e regolare, l'omessa successiva notifica di un atto può determinare la nullità della decisione se è compromesso il diritto di difesa; in tali casi la sentenza può essere annullata e gli atti rinviati al giudice competente.

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