Cassazione Penale, Sentenza n. 25011/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, rilevando che il ricorrente ha espiato la pena e sono cessati gli effetti dell'impugnazione (scarcerazione eseguita il 25/02/2022). La Corte ha altresì precisato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, la sopravvenuta inammissibilità non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di esecuzione della pena a domicilio ai sensi della legge n. 199/2010 e del d.l. n. 137/2020, lamentando vizio di motivazione e contestando che il Tribunale avesse valutato soltanto il comportamento anteriore al carcere senza considerare i progressi e la regolare condotta intramuraria.
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199
Norma richiamata come base per la richiesta di esecuzione della pena a domicilio; il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per l'applicazione non sussistessero alla luce delle pendenze, della condotta pregressa e dell'assenza di attività lavorativa del ricorrente.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale richiamata insieme alla legge n. 199/2010 per l'eventuale esecuzione a domicilio; interpretata nel senso che l'applicabilità richiede il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi valutati dal Tribunale, che li ha esclusi.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1
Citato quale riferimento alle cause ordinarie di inammissibilità; la Corte osserva che la dichiarazione di inammissibilità è intervenuta per sopravvenuta mancanza di interesse e non per le cause tipiche previste da tale norma.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Richiamato analogamente all'art. 591 come norma che disciplina ipotesi di estinzione o inammissibilità; la Corte sottolinea che la sopravvenuta mancanza di interesse opera indipendentemente dalle fattispecie contemplate da tale disposizione.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce richiamate)
Sez. U, n. 20 del 9/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006
Richiamata per affermare il principio consolidato che la sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso non comporta condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando l'evento verificatosi (es. esecuzione completa della pena, scarcerazione) elimina l'utilita' della decisione impugnata.
- La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse non comporta automaticamente condanna del ricorrente alle spese processuali né sanzione pecuniaria, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione.
- Nelle istanze per esecuzione della pena a domicilio i giudici valutano complessivamente requisiti come pendenze processuali, condotta (anche pregressa) e la presenza di un'attività lavorativa: l'assenza di tali requisiti può giustificare il rigetto.
- Nel proporre ricorso è importante verificare lo stato attuale dell'esecuzione della pena e la possibile sopravvenuta estinzione/cessazione dell'interesse per evitare l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
- Le doglianze di vizio di motivazione devono essere concrete e riferirsi a profili ancora rilevanti al momento della decisione: motivi relativi a condizioni superate dall'evento sopravvenuto perdono efficacia.
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