Sentenza n. 10489/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2024 e volta all'assunzione di nr.1634 allievi finanzieri, nonché dei presupposti atti di valutazione, con particolare riferimento al processo verbale delle operazioni compiute n. 37 del 5 giugno 2025; - della graduatoria del predetto concorso, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei e ammessi al prosieguo della procedura; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto del ricorrente, con conseguente condanna dell'Amministrazione, all'ammissione al prosieguo della procedura concorsuale ed alle successive e conseguenziali attività di formazione o, comunque, ad essere nuovamente valutato a tale fine; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26 novembre 2025: per l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente: - delle graduatorie finali del concorso indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2024 e volto all’assunzione di nr.1634 allievi finanzieri, pubblicate in data 12 novembre 2025, in uno alla relativa Determina di approvazione nr.321715 del 22 ottobre 2025, nella parte in cui il ricorrente non risulta contemplato tra gli idonei e ammessi al prosieguo della procedura nonostante la sospensione cautelare del provvedimento di esclusione del medesimo ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto del ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’ammissione al prosieguo della procedura concorsuale ed alle successive e conseguenziali attività di formazione o, comunque, ad essere nuovamente valutato a tale fine;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 1634 allievi finanzieri, fondata sul mancato possesso dei requisiti di moralità e condotta, e graduatorie finali nella parte in cui non includono il candidato tra gli idonei ammessi al prosieguo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente è stato escluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando per il mancato possesso dei requisiti di moralità e condotta. L’esclusione era stata motivata richiamando un decreto della Questura del 12 settembre 2022, con cui era stata respinta una precedente richiesta del ricorrente di licenza di porto di fucile per tiro a volo, diniego fondato su segnalazioni di polizia del 2018 riguardanti il fratello. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, violazione dei principi di proporzionalità, giusto procedimento, prevenzione e precauzione, violazione della lex specialis e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha contestato l’automatica trasposizione sulla propria posizione delle vicende del fratello e l’omessa valutazione della propria condotta personale e del proprio percorso professionale. Ha evidenziato di essere incensurato, privo di carichi pendenti e segnalazioni, di non convivere con il fratello dal 2021 e di prestare servizio nell’Esercito Italiano come fuciliere, con qualifiche positive, autorizzazione all’uso delle armi d’ordinanza, encomi e partecipazione a una missione internazionale. Con i motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie finali e la relativa determina di approvazione, lamentando anche la mancata osservanza dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso l’esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente. Ha ritenuto sussistenti il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e la manifesta illogicità dell’esclusione. Il giudizio negativo sulla moralità e sulla condotta di un candidato non può fondarsi automaticamente sulla mera controindicazione di un familiare, poiché il contesto familiare può integrare il quadro informativo ma non sostituire una valutazione individualizzata basata su elementi soggettivi direttamente riferibili all’aspirante. La lex specialis circoscriveva l’accertamento all’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni da svolgere; la previsione di cause escludenti riferite a condotte personali confermava la natura individuale dell’accertamento. Il TAR ha inoltre ritenuto irragionevole valorizzare la precedente convivenza familiare, cessata nel 2021, in presenza di un percorso personale e professionale positivo e dell’assenza di elementi indicativi di frequentazioni controindicate. Ha distinto il procedimento relativo al rilascio del porto d’armi, avente finalità preventive e disciplinato dal T.U.L.P.S., dalla verifica dei requisiti concorsuali di moralità e condotta: il precedente diniego di porto d’armi, fondato su condotte riferibili a un terzo, non costituisce una preclusione automatica e perpetua all’accesso al servizio nella Guardia di Finanza. Anche il successivo mutamento normativo richiamato dall’Amministrazione non poteva sanare l’originario difetto di istruttoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso
siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire
La clausola impone una verifica individuale dell’irreprensibilità del candidato, riferita alle funzioni del grado, e non consente automatismi fondati sulle condotte di familiari.
art. 26 l. 1 febbraio 1989, n. 53
È richiamato dal bando quale fonte dei requisiti di moralità e condotta, da accertare con riguardo alla persona del candidato.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il TAR ha ravvisato una manifesta illogicità e un’insufficiente valutazione individualizzata.
art. 28 d.l. n. 48/2025, come convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80
Il mutato regime relativo alla facoltà degli agenti di pubblica sicurezza di portare e acquistare armi private non incide sulla valutazione originaria dei requisiti concorsuali e non sana il difetto di istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La verifica dei requisiti di moralità e condotta in una procedura concorsuale per l’accesso a funzioni pubbliche deve essere individualizzata e riferita a elementi soggettivi direttamente riconducibili al candidato; la mera presenza di un familiare stretto gravato da segnalazioni o controindicazioni non può fondare, da sola e automaticamente, un giudizio di inidoneità.
- Il contesto familiare può essere considerato dall’amministrazione come elemento integrativo del quadro informativo, ma non può sostituire l’accertamento dell’irreprensibilità personale del candidato né determinare una responsabilità o una preclusione derivante da condotte altrui.
- La precedente convivenza con un familiare controindicato non giustifica, in assenza di ulteriori elementi attuali e individualizzati, la presunzione di un’alterazione del quadro valoriale o della condotta del candidato, soprattutto quando risultino separazione abitativa, incensuratezza e un positivo percorso professionale e di servizio.
- Il diniego di una licenza di porto d’armi, fondato su circostanze riferibili a un soggetto diverso dall’interessato, non costituisce una preclusione automatica e perpetua all’ammissione a un concorso per funzioni che comportano l’uso delle armi; il procedimento di pubblica sicurezza e la verifica dei requisiti concorsuali restano autonomi e richiedono valutazioni proprie e attuali.
- La successiva modifica normativa non può sanare retroattivamente l’originario difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento di esclusione, né sostituire la necessaria valutazione individualizzata della posizione del candidato.
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