Cassazione Civile, Ordinanza n. 01847/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio promosso da una lavoratrice nei confronti della società per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e il pagamento di spettanze retributive. I giudici di merito avevano riconosciuto il rapporto solo per un periodo limitato, liquidando somme per lavoro straordinario e TFR, e avevano accolto anche una domanda riconvenzionale della società relativa all'indennità di mancato preavviso. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 2697 c.c., 116, 253 e 257 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse attribuito valore decisivo alla testimonianza di un teste ritenuto attendibile e avesse invece svalutato le deposizioni della controparte; con il secondo deduceva vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione sulla condanna al pagamento degli straordinari fosse incomprensibile perché limitata a un generico richiamo all'attendibilità di un teste e alla ritenuta genericità/contraddittorietà delle altre testimonianze. In sostanza, entrambi i motivi miravano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i due motivi, esaminati congiuntamente, fossero inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge e di vizio motivazionale, tendevano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti, riservato al giudice di merito. È stato ribadito che il sindacato di legittimità non può investire la valutazione delle risultanze istruttorie, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., peraltro qui precluso anche dalla doppia conforme. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e ha rilevato che i richiami agli artt. 116, 253 e 257 c.p.c. erano impropri, poiché la censura mirava solo a una diversa lettura delle prove. Ha inoltre escluso un vizio di motivazione rilevante in cassazione, osservando che la sentenza impugnata non era priva di motivazione né apparente o incomprensibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova non è violata quando il giudice decide sulla base della valutazione delle prove acquisite; la censura che mira a contestare tale valutazione non integra di per sé violazione dell'articolo 2697 c.c.
art. 116 c.p.c.
Il principio del libero convincimento del giudice non consente in cassazione un riesame del materiale probatorio; la sua violazione è denunciabile solo nei limiti del vizio di motivazione e deve emergere dal testo della sentenza.
art. 253 c.p.c.
Il richiamo alla norma è stato ritenuto inconferente perché la doglianza riguardava in realtà il valore attribuito alle testimonianze, cioè un profilo di valutazione di merito.
art. 257 c.p.c.
Il richiamo alla norma è stato ritenuto inconferente per le stesse ragioni, poiché la censura investiva la valutazione della prova testimoniale e non un errore di diritto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione manca, è apparente, meramente illogica o incomprensibile; non basta dissentire dalla valutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle prove quando la doglianza concerne in sostanza il merito dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, discusso tra le parti; non consente il riesame del merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il sindacato sul vizio di motivazione nei limiti ordinari del n. 5.
art. 111 Cost., comma 6
La motivazione censurabile in cassazione deve superare il minimo costituzionale; il vizio sussiste solo se la motivazione è totalmente mancante, apparente, illogica o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova in modo errato; non ricorre quando la decisione dipende dalla valutazione delle prove raccolte.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come pretesto per contestare il convincimento del giudice sui fatti.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o al di sotto del minimo costituzionale, non già quando la parte dissenta dal ragionamento decisorio.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul fatto e sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e non può essere utilizzato per ottenere una revisione dell'accertamento di merito.
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