Cassazione Civile, Ordinanza n. 38353/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s. notificato all'interessato, il quale propose opposizione amministrativa al Prefetto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 203 c.d.s. Il Prefetto rigettò l'opposizione e irrogò l'ordinanza-ingiunzione. Successivamente, il destinatario propose opposizione al Giudice di pace, che la respinse. In appello, il Tribunale confermò il rigetto ritenendo assorbente e preliminare la tardività del ricorso amministrativo al Prefetto, poiché il termine di 60 giorni non è soggetto a sospensione feriale. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 3 l. n. 742/1969, 203-205 c.d.s., 22-23 l. n. 689/1981 e artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la sospensione feriale dovesse applicarsi anche al termine per il ricorso al Prefetto, o in subordine che la disciplina fosse incostituzionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una eccezione di nullità/illegittimità del decreto prefettizio; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese di appello; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per abuso del processo, ritenuta insussistente dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione feriale dei termini riguarda solo i termini processuali e non il termine amministrativo di 60 giorni per ricorrere al Prefetto ex art. 203 c.d.s.; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la diversa disciplina non viola gli artt. 3 e 24 Cost. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, osservando che, dichiarata la tardività dell'opposizione amministrativa, ogni ulteriore questione sul verbale era assorbita. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la liquidazione delle spese è avvenuta entro lo scaglione applicabile e il giudice può discostarsi dai valori medi secondo discrezionalità. Ha respinto anche il quarto motivo, confermando la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, in presenza di impugnazione proposta senza validi motivi contro un atto ormai definitivo. Non è stata adottata pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità; è stato invece dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, c.d.s.
Costituisce la violazione amministrativa originariamente contestata.
art. 203 c.d.s.
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso amministrativo al Prefetto è perentorio e non è soggetto a sospensione feriale.
art. 204 c.d.s.
Richiamato dal ricorrente nel sistema delle opposizioni alle sanzioni stradali, senza che ne derivi una diversa soluzione.
art. 205 c.d.s.
Richiamato dal ricorrente nel sistema delle opposizioni alle sanzioni stradali, senza incidenza decisiva sulla soluzione.
art. 22 l. n. 689/1981
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure processuali.
art. 23 l. n. 689/1981
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure processuali.
art. 1 l. n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini si applica ai soli termini processuali e non ai termini per il ricorso amministrativo al Prefetto.
art. 3 l. n. 742/1969
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non idoneo a estendere la sospensione feriale al termine ex art. 203 c.d.s.
art. 86 c.p.c.
Consente alla parte di stare in giudizio personalmente.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice ritiene assorbita ogni ulteriore questione dopo aver dichiarato la tardività del ricorso amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il giudice può liquidarle entro lo scaglione applicabile esercitando un potere discrezionale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna può essere pronunciata d'ufficio in presenza di abuso del processo, senza necessità di domanda o prova del danno, essendo sufficiente mala fede o colpa grave.
art. 88 c.p.c.
I doveri di lealtà e probità fungono da parametro per valutare l'abuso del processo.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna lesione costituzionale della disciplina applicata.
art. 24, comma 1, Cost.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la non applicabilità della sospensione feriale al ricorso amministrativo comporti compressione del diritto di difesa.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte esclude violazione del principio di uguaglianza per la diversità tra procedimento amministrativo davanti al Prefetto e giudizio dinanzi al giudice di pace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Conseguenza processuale del rigetto del ricorso: obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
artt. 175 e 127 c.p.c.
Il giudice deve evitare formalità superflue e attività processuali inutili, anche rinunciando alla rinnovazione di una notifica invalida quando ciò non inciderebbe sull'esito del giudizio.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni per proporre ricorso amministrativo al Prefetto contro un verbale del codice della strada è un termine del procedimento amministrativo e non beneficia della sospensione feriale dei termini processuali.
- La diversa disciplina tra opposizione amministrativa al Prefetto e opposizione giurisdizionale al giudice di pace è giustificata dalla natura non giurisdizionale del procedimento prefettizio e non integra violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
- Quando il giudice accerta la tardività dell'impugnazione amministrativa che fonda il successivo provvedimento sanzionatorio, le ulteriori contestazioni sul verbale possono ritenersi assorbite.
- In tema di spese processuali, il giudice può liquidare i compensi entro lo scaglione di valore applicabile e discostarsi dai valori medi in base alla discrezionalità legata all'attività svolta e alla natura della controversia.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è configurabile anche d'ufficio, senza domanda e senza prova del danno, quando la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, come nel caso di impugnazione pretestuosa proposta contro un titolo ormai definitivo.
- Nel giudizio di legittimità, la nullità della notificazione del ricorso può non condurre alla rinnovazione dell'atto se la Corte rileva che i motivi sono manifestamente infondati e che l'adempimento sarebbe inutile ai fini della decisione.
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